Concordato preventivo: proposte concorrenti

Businessman putting last block to the towerCon la recente novità legislativa, ora i creditori di una impresa o società che vuole entrare in fase di concordato preventivo possono presentare proposte concorrenti rispetto a quella presentata dal debitore. Si consente in tal modo ai creditori di poter tutelare i propri interessi in una forma maggiormente forte (Decreto – Legge 27 giugno 2015, n. 83).

IL FATTO:

In particolare, si deve evidenziare come uno o più creditori che, anche per effetto di acquisti successivi alla presentazione della domanda di concordato da parte del debitore, rappresentano almeno il 10% (dieci per cento)  dei crediti risultanti dalla situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell’impresa presentata dal debitore, possono presentare una proposta concorrente di concordato preventivo e il relativo piano non oltre trenta giorni prima dell’adunanza dei creditori. Tuttavia, nel rispetto del principio della par condicio creditorum, la norma indica che, ai fini del computo della percentuale del 10%, non si considerano i crediti della società che controlla la società debitrice, delle società da questa controllate e di quelle sottoposte a comune controllo. Ebbene, in tale ultime ipotesi, si deve sottolineare che il creditore non deve essere un soggetto giuridico che appartiene ad un gruppo societario al cui interno è presente il debitore. Si sottolinea, inoltre, che nel caso di proposte concorrenti del creditore, la relazione del professionista che attesta la veridicità dei dati forniti può essere limitata alla fattibilità del piano per gli aspetti che non siano già oggetto di verifica da parte del commissario giudiziale, e può essere omessa qualora non ve ne siano.

PERCHÉ È IMPORTANTE:

Sotto il profilo pratico della massima tutela dei creditori, le proposte di concordato concorrenti sono ammissibili se non risulta che la proposta di concordato del debitore assicura il pagamento, ancorché dilazionato, di almeno il 40% (quaranta per cento) dell’ammontare dei crediti chirografari. In tal modo si spinge il debitore a prevedere un pagamento almeno pari all’aliquota indicata, difatto, consentendo, nel caso di non raggiungimento del 40%, alla proposta del creditore di trovare accoglimento. La proposta può prevedere l’intervento di terzi e, se il debitore ha la forma di società per azioni o a responsabilità limitata, può prevedere un aumento di capitale della società con esclusione o limitazione del diritto d’opzione.

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