Concordato: contratto pendente e … sciolto!

Archivio cartaceoCon la recente novità legislativa, nella procedura di concordato preventivo, è consentito al debitore tanto lo scioglimento dal contratto pendente quanto la sospensione dell’esecuzione del contratto stesso (Decreto – Legge 27 giugno 2015, n. 83).

IL FATTO:

In particolare, si deve evidenziare che la disciplina dei contratti pendenti, contenuta nell’art. 169-bis l. fall., non riguarda necessariamente solo il concordato con continuità, ma può interessare anche concordati senza continuità; con tale norma si regolano i contratti in corso di esecuzione e l’importanza pratica è di notevole rilievo in quanto consente rilevanti agevolazioni in ordine alla prosecuzione, sospensione o scioglimento dei contratti in essere. Va notato che, rispetto alla disciplina previgente, si è ampliato il termine entro il quale il debitore può chiedere di essere autorizzato allo scioglimento dei contratti pendenti in quanto è previsto che il debitore possa presentare la richiesta al tribunale; dopo il decreto di ammissione alla procedura sarà possibile presentare la richiesta al giudice delegato sia contestualmente alla presentazione della domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo ex art. 161 l. fall. sia in un momento successivo alla presentazione della domanda stessa.

PERCHÉ È IMPORTANTE:

Sotto il profilo pratico si deve evidenziare come la nuova disciplina dei contratti pendenti sia marcatamente vantaggiosa a favore del debitore e svantaggiosa per i soggetti che hanno contratti in essere con lo stesso: per tali contraenti, infatti, l’apertura della procedura concorsuale determina uno stato di soggezione di fronte alla richiesta del debitore. Tale soggezione è attenuata dal fatto che è prevista una istruttoria prima dell’emissione del decreto di scioglimento o sospensione del contratto: viene, così, sentito l’altro contraente e sono assunte, ove occorra, sommarie informazioni circa l’esecuzione del contratto. A favore dell’altro contraente permane, comunque, l’obbligo di indennizzo equivalente al risarcimento del danno conseguente al mancato adempimento del contratto in corso di esecuzione che si è provveduto a sospendere o sciogliere. Ciò che risulta di fondamentale importanza sottolineare, sempre sotto il profilo pratico, è che l’indennizzo derivante dal mancato adempimento del contratto non è prededucibile ma, al contrario, pagabile con moneta concorsuale. Si agevola l’ipotesi di continuità, in quanto la ristrutturazione dell’impresa consentirà di rivedere non solo i contratti passivi (es. contratti di leasing e di somministrazione di forniture), ma anche quelli attivi (es. contratti di appalto).

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