Cassazione: legittimo il recesso orale dell’azienda dagli accordi collettivi aziendali.

La Corte Suprema di Cassazione, con una recente sentenza, ha precisato che qualora le parti non abbiano previsto espressamente la forma scritta per la disdetta dal contratto collettivo aziendale, il recesso datoriale potrà anche essere semplicemente comunicato oralmente, ovvero avvenire per fatti concludenti.

I FATTI: 

Il caso sul quale è stata chiamata a pronunciarsi la Corte di Cassazione era relativo al contratto aziendale sul riconoscimento dei premi in denaro previsto da una nota catena alimentare. L’accordo collettivo aveva durata annuale e prevedeva il tacito rinnovo in assenza di disdetta da comunicarsi entro una data specifica.

A causa del mancato pagamento di una porzione di premio, un gruppo di lavoratori agiva in giudizio per richiedere il pagamento degli importi previsti dall’accordo aziendale mentre la Società si opponeva sul presupposto che l’accordo aziendale fosse stato disdettato verbalmente nel corso di una riunione con le organizzazioni sindacali prima della data prevista per la disdetta.

Mentre la Corte di Appello aveva rigettato la tesi datoriale ritenendo che fosse necessaria la forma scritta per il recesso in questione, la Corte, nel riformare la pronuncia, ha affermato che se le parti non hanno espressamente previsto la forma scritta per la disdetta di un contratto collettivo aziendale, il recesso datoriale può essere comunicato verbalmente o risultare da fatti concludenti. Per gli Ermellini, infatti, il principio generale di libertà della forma dell’accordo o del contratto collettivo di lavoro riguarda anche i negozi connessivi, di talché anche la disdetta comunicata soltanto in forma verbale è da ritenersi valida.

PERCHE’ E’ IMPORTANTE:

Ricollegandosi, quindi, ad un consolidato indirizzo della giurisprudenza di legittimità, la Suprema Corte ribadisce che né l’accordo aziendale né il recesso dall’accordo collettivo richiedono nell’attuale sistema di relazioni sindacali una forma particolare ex lege con la conseguenza che, in difetto di un’eventuale previsione sul recesso da comunicare per iscritto, la disdetta può intervenire sul piano verbale.

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