Buone notizie per i creditori: entra in vigore l’ordinanza europea di sequestro conservativo

European flags in a row

Con il Regolamento (UE) 655/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014 (d’ora in avanti anche solo il “Regolamento”) è stata istituita un’apposita procedura che permette ai soggetti che vantino un credito in materia civile o commerciale di avvalersi di una nuova misura conservativa di natura reale, autonoma, concorrente ed alternativa rispetto ai provvedimenti cautelari previsti dal diritto nazionale: l’ordinanza europea di sequestro conservativo (“OESC”), divenuta applicabile in tutti gli Stati membri, ad eccezione di Danimarca e Regno Unito, a far data dal 18 gennaio 2017.

Tale iniziativa si colloca nell’ambito di un più generalizzato processo di armonizzazione delle procedure in materia di misure cautelari, che ha come fine ultimo quello di eliminare la necessità di ricorrere all’istituto dell’exequatur.

IL FATTO:

L’obiettivo della procedura, come descritto all’art. 1 del Regolamento, è quello di consentire “a un creditore di ottenere un’ordinanza europea di sequestro conservativo su conti bancari […] che impedisca (al debitore, ndr) di compromettere la successiva esecuzione del credito vantato dal creditore con il trasferimento o il prelievo, fino a concorrenza dell’importo specificato nell’ordinanza, di somme detenute dal debitore o in suo nome in un conto bancario tenuto in uno Stato membro”.

Ai fini di una maggiore semplificazione, per richiedere l’OESC il creditore dovrà utilizzare uno specifico modulo standard, il cui contenuto è stato definito con il Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1823 della Commissione del 10 ottobre 2016.

In primo luogo, è necessario ricordare che la procedura in esame è attivabile unicamente qualora la questione presenti un carattere “transnazionale”, ovverosia – in base a quanto stabilito dall’art. 3 – se il conto bancario su cui si intende effettuare il sequestro sia tenuto in uno Stato membro che non sia: a) quello dell’autorità giudiziaria presso cui è stata presentata la domanda; b) quello in cui il creditore è domiciliato.

In secondo luogo, è importante ricordare che l’OESC può essere richiesta sia ante causam, che nel corso di un giudizio di merito diretto all’accertamento del credito, che, a maggior ragione, una volta che il creditore abbia ottenuto un titolo idoneo, consistente, ai fini della concessione dell’ordinanza, in “una decisione giudiziaria, una transazione giudiziaria o un atto pubblico che impongono al debitore di pagare il credito vantato dal creditore” (cfr. art. 5).

E proprio il momento di presentazione della domanda da parte del creditore è fonte di una serie di distinguo in relazione alla disciplina applicabile alla procedura sotto vari profili, tra i quali:

a) l’individuazione del giudice competente (art. 6): qualora la misura venga richiesta ante causam (o a giudizio pendente), sarà competente il giudice che dovrebbe pronunciarsi sul merito, mentre qualora il creditore abbia già ottenuto idoneo titolo, la competenza spetterà al giudice che tale titolo ha emesso. Con riferimento alla prima eventualità, il giudizio di merito dovrà essere avviato dal creditore entro 30 giorni dal deposito della richiesta dell’ordinanza o entro 14 giorni dalla data di emissione, se questa è posteriore, pena la caducazione della stessa;

b) le condizioni per l’emissione della misura (art. 7): nel caso in cui l’OESC venga richiesta prima di aver ottenuto un titolo esecutivo ai sensi del regolamento, il creditore dovrà provare, oltre al periculum in mora (cioè il “rischio concreto che, senza tale misura, la successiva esecuzione del credito vantato dal creditore nei confronti del debitore sia compromessa o resa sostanzialmente più difficile”), anche il fumus boni iuris, e dunque fornire “prove sufficienti per convincere l’autorità giudiziaria che la sua domanda relativa al credito vantato nei confronti del debitore sarà verosimilmente accolta nel merito”;

c) le tempistiche di emissione del provvedimento (art. 18): in presenza di un titolo esecutivo il giudice dovrà decidere sulla questione entro cinque giorni dal deposito della richiesta, in caso contrario il termine previsto è doppio;

d) l’obbligo di costituzione di garanzia (art. 12): qualora l’OESC sia richiesta ante causam, il giudice impone al creditore di costituire una garanzia di importo sufficiente per tutelare il debitore da eventuali abusi della procedura. In presenza di un titolo esecutivo, pur non sussistendo alcun obbligo in tal senso, spetterà al giudice, sulla base del caso concreto, valutare l’opportunità dell’applicazione di una simile misura.

Elemento cruciale della procedura in analisi è l’elemento sorpresa, e per questo l’OESC, emessa inaudita altera parte (art. 11) ed automaticamente esecutiva, viene dapprima trasmessa alla banca presso la quale è tenuto il conto corrente oggetto della misura, affinché questa provveda al congelamento dell’importo richiesto (artt. 23 e ss.), per poi essere notificata al debitore solo a sequestro avvenuto. Giova ricordare che l’ordinanza rappresenta una misura cautelare, prodromica all’esecuzione forzata, fase questa che rimane disciplinata delle norme di diritto interno dei vari Stati membri.

Ulteriore elemento di grande rilevanza che viene inserito dal legislatore europeo all’interno della procedura per l’ottenimento dell’ordinanza, è il meccanismo di cui all’art. 14 del Regolamento, che introduce a favore del creditore la possibilità di formulare una richiesta all’autorità giudiziaria presso cui penda la richiesta di emissione del provvedimento cautelare diretta a reperire “le informazioni necessarie per consentire l’identificazione della banca o delle banche e del conto o dei conti del debitore”. Una volta formulata l’istanza, spetterà al giudice attivarsi per trasmettere tale richiesta all’autorità di informazione competente individuata dai singoli Stati membri.

PERCHÉ È IMPORTANTE:

L’ordinanza europea di sequestro conservativo è il frutto di un difficile bilanciamento tra gli interessi del creditore e quelli del debitore, bilanciamento che ha dato origine ad una procedura snella ed incisiva, all’insegna della semplificazione e della rapidità, caratterizzata da requisiti stringenti e disseminata di tutele appositamente ideate per escludere – o quanto meno limitare – qualsiasi genere di abuso.

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