Spalma Incentivi, c’è chi dice “SI”

Green futureE’ stata depositata la Sentenza n. 16/2017 con cui la Corte Costituzionale ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 26 co. 3 del D.L. n. 91/2014 (il “Decreto”) (meglio noto come “Spalma Incentivi”).

La fattispecie, posta all’attenzione della Consulta, da una serie di ricorsi amministrativi promossi da società ed associazioni di categoria, aveva ad oggetto la supposta illegittimità costituzionale del Decreto nella parte in cui prevede la rimodulazione, in pejus, a decorrere dal 2015, delle tariffe incentivanti concernenti l’energia prodotta  da impianti fotovoltaici di potenza nominale superiore a 200Kw.

In particolare i ricorrenti, e con questi il TAR che ha rimesso con due ordinanze la questione alla Corte Costituzionale, hanno ritenuto, tra le altre censure, che il  Decreto contrastasse i principi dettati dagli artt. 3 e 41 della Costituzione, in quanto lesivi del legittimo affidamento riposto su posizioni consolidate di vantaggio riconosciute da negozi di “diritto privato”, nonché, per irragionevolezza e disparità di trattamento tra operatori di settore. Si è ritenuto inoltre, che il Decreto fosse in contrasto con le previsioni di cui agli artt. 11 e 117, primo comma della Costituzione, in relazione all’art.1 del Protocollo addizionale n.1 alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), per sottrazione di parte dei crediti spettanti ai ricorrenti ai sensi delle convenzioni stipulate con il GSE.

La Corte Costituzionale con la sentenza in esame ha dichiarato infondata la questione di legittimità costituzionale del Decreto in quanto:

 a) non sussiste alcuna lesione del legittimo affidamento riposto dai beneficiari degli incentivi nella conservazione delle posizioni di vantaggio loro riconosciute nelle convenzioni stipulate con il GSE, in considerazione del fatto che le modifiche al regime degli incentivi apportate dal Decreto non si configurano come irragionevoli, arbitrarie e/o imprevedibili. Il legislatore avrebbe infatti operato con logica perequativa al dichiarato fine di favorire “una migliore sostenibilità nella politica di supporto alle energie rinnovabili” nel quadro di una “più equa distribuzione degli oneri tariffari fra le diverse categorie di consumatori elettrici”.

b) Alla luce del quadro normativo e regolamentare di riferimento, la mutazione normativa di cui al Decreto non può essere ritenuta illegittima in quanto “improvvisa ed imprevedibile”.

c) Né tantomeno la “leva” con cui il legislatore ha inteso operare con la disposizione impugnata, si appalesa come irragionevole e/o sproporzionata, dal momento che sono state previste misure compensative (e.g. finanziamenti bancari o di garanzia concessa da Cassa Depositi e Prestiti) che consentono di attenuare l’incidenza economica della riduzione dell’incentivazione.

d) Non sussiste inoltre alcuna lesione del principio “di protezione della proprietà” esteso ai diritti di credito, di cui al citato art. 1 del Protocollo CEDU, in quanto interferenze da parte della pubblica autorità sono consentite, purché in presenza di un interesse generale la cui congruità e modalità attuative sono rimesse a ciascuno Stato membro con ampi margini di discrezionalità, limitati solo dall’affidamento che un “operatore economico attento e prudente” potrebbe riporre nel mantenimento della misura normativa stessa. In questo caso, però, la Consulta ha ritenuto che un operatore attento avrebbe dovuto tener conto delle “caratteristiche di temporaneità e mutevolezza delle misure di sostegno”.

e) Da ultimo la Consulta non ha ravvisato alcun profilo di incostituzionalità nemmeno sotto l’aspetto della disparità di trattamento per dimensioni e fonti.

PERCHE’ E’ IMPORTANTE:

Se dunque la ragione sostanziale della legittima costituzionale del Decreto è stata ravvisata nell’interesse pubblico all’equo bilanciamento degli interessi in gioco, posto che oggi i produttori da fonte rinnovabile fotovoltaica hanno subito un indubbio vulnus, c’è da augurarsi che almeno gli utenti possano effettivamente beneficiare della riduzione in bolletta della componente degli oneri generali (A/3) e che, alla luce di questa sentenza, si attivino finalmente quei meccanismi di compensazione e mitigazione della riduzione dell’incentivo sopra ricordati, al momento rimasti solamente una bella dichiarazione d’intenti.

Per non perderti le novità e gli approfondimenti di Tonucci & Partners, iscriviti alle nostre newsletter

    Dichiaro di aver letto e compreso la Privacy Policy

    No Comments
    Leave a Reply