Con le ordinanze datate 29 aprile e 15 giugno 2016, la sezione specializzata in materia di impresa del Tribunale di Venezia ha avuto modo di esprimersi in materia di finanziamenti concessi da parte di un istituto di credito (nel caso di specie, una delle banche di credito cooperativo aventi sede in Veneto tristemente nota alla cronaca da un anno a questa parte) finalizzati all’acquisto di azioni proprie, con riferimento al divieto stabilito dall’art. 2358 c.c.
IL FATTO:
Sono già due i provvedimenti d’urgenza emessi dal Tribunale ai sensi dell’art. 700 c.p.c., avverso la medesima banca, diretti ad inibire le richieste di rientro del debito contratto per l’acquisto di azioni dell’istituto di credito convenuto ed il decorso degli interessi relativi al finanziamento oggetto di contestazione.
In entrambe le occasioni, il motivo posto dai ricorrenti a fondamento della richiesta rivolta al Giudice è stata la nullità delle operazioni di finanziamento erogate dalla banca ai sensi dell’art. 2358 c.c., il quale stabilisce – in materia di società per azioni – che “la società non può, direttamente o indirettamente, accordare prestiti, né fornire garanzie per l’acquisto o la sottoscrizione delle proprie azioni”, se non a determinate condizioni piuttosto restrittive ed onerose, elencate nel prosieguo dell’articolo stesso.
La struttura dei due provvedimenti appare speculare: innanzitutto il Tribunale ha ritenuto sufficiente a configurare il presupposto del periculum in mora la semplice possibilità in capo alla Banca di richiedere il rientro dall’esposizione debitoria in qualsiasi momento, pur non avendo l’istituto nel concreto ancora avanzato tale richiesta. Stanti le ingenti somme contestate, infatti, l’eventualità prospettata costituirebbe fonte di un pregiudizio imminente ed irreparabile per i ricorrenti, in quanto idonea a provocare “una modifica significativa […] dell’organizzazione di vita, anche personale, del debitore”.
Il nodo centrale delle due decisioni risiede tuttavia nella valutazione relativa alla sussistenza del fumus boni iuris: il Giudice, accogliendo le tesi prospettate dai ricorrenti, ha stabilito l’applicabilità alle società cooperative dell’art. 2358 c.c. in virtù del richiamo operato dall’art. 2519 c.c., non sussistendo alcuna ragione d’incompatibilità. L’interpretazione sostenuta dal Tribunale ha importanti ricadute anche in tema di onere della prova: sarà compito della banca dimostrare il rispetto delle condizioni e delle cautele previste dall’art. 2358 c.c., mentre al socio-finanziato spetterà dare evidenza (anche mediante il ricorso a presunzioni) della correlazione diretta tra i finanziamenti e gli acquisti o le sottoscrizioni di azioni.
Anche con riguardo a quest’ultimo tema vengono nuovamente in aiuto le pronunce emesse dal Giudice veneziano: nonostante le contestazioni mosse dall’istituto di credito, viene stabilito che la contiguità temporale tra la concessione del finanziamento (a prescindere dalle modalità operative) e l’acquisto o sottoscrizione di azioni integri “presunzione grave, precisa e concordante” in ordine al collegamento funzionale tra la concessione del credito e le operazioni di investimento effettuate con riferimento alle azioni emesse dalla banca stessa.
La conseguenza della violazione del divieto posto dall’art. 2358? Certamente può costituire fonte di responsabilità dell’organo gestorio, ma, ad avviso del Giudice, tale assunto non varrebbe ad escludere la possibilità per il soggetto danneggiato di far valere la nullità dei finanziamenti e delle garanzie posti in essere in assenza delle condizioni stabilite dall’art. 2358 c.c., che anzi, stante la diversità dei presupposti, dei contenuti e delle modalità attraverso cui le due tutele sono conseguibili, si cumulerebbe, e non sostituirebbe, alla tutela costituita dalle azioni di responsabilità nei confronti degli amministratori.
Il Tribunale ha poi qualificato la nullità derivante dalla violazione dell’art. 2358 c.c. come nullità virtuale, affermando, infine, la sussistenza della legittimazione ad agire in capo al socio finanziato, portatore di un interesse alla tenuta finanziaria e all’effettività del patrimonio della società di cui ha acquistato o sottoscritto le azioni.
PERCHÉ È IMPORTANTE:
Le ordinanze cautelari in commento assumono una notevole rilevanza, da un lato perché sono tra le prime a dedicarsi al tema delle operazioni di erogazione di credito finalizzate all’acquisto di azioni proprie con riferimento alle popolari venete, dall’altro perché, adottando un atteggiamento di favore nei confronti delle ragioni dei ricorrenti, offrono nuova speranza ai risparmiatori in difficoltà.
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