The European Parliament voted, on April 16, 2019 in favor of an EU law to protect whistleblowers, approving the related proposal (No. 2018/0106) to settle a Directive.
IL FATTO:
Aldilà dell’intento di uniformare le varie legislazioni nazionali, il Legislatore europeo detta importanti novità sulla materia, fissando standard minimi di protezione, tra cui:
– l’obbligo di esaminare le segnalazioni, anche se anonime;
– l’estensione delle tutele ai whistleblowers che decidessero di rivelare la propria identità in un momento successivo a quello della segnalazione;
– il diritto di accesso gratuito per i segnalanti alle informazioni relative alla denuncia e alle conseguenti procedure;
– l’assistenza legale, finanziaria e psicologica durante i procedimenti giudiziari per i whitsleblowers.
L’area di applicazione della disciplina del Whistleblowing risulta incentrata su specifici settori ritenuti meritevoli di un prioritario intervento legislativo a livello comunitario (tra agli altri, la sicurezza alimentare, i servizi finanziari, la tutela dei dati personali, gli appalti, il riciclaggio di denaro e il finanziamento al terrorismo, la sicurezza dei prodotti, i trasporti, la protezione dell’ambiente, la sicurezza nucleare, la salute animale, la salute pubblica, la protezione dei consumatori, la sicurezza informatica, le violazioni delle regole del mercato interno, ecc.).
Un elemento di assoluta novità è poi rappresentato dall’equiparazione tra le tutele del settore pubblico e quelle previste nel settore privato. In particolare, si prevede che il segnalante, sia pubblico che privato, possa rivolgersi tanto a canali interni – ad es., quelli previsti dai Modelli Organizzativi ex D.Lgs. n. 231/2001 – quanto a canali esterni (ad es., quelli predisposti dall’ANAC), possibilità che, ad oggi, non risulta contemplata dall’ordinamento italiano, dove per il settore privato (id est, nelle aziende) esistono solo canali interni.
Con specifico riguardo alle segnalazioni nell’ambito degli enti privati, il Legislatore europeo stabilisce inoltre che i soggetti giuridici con più di 50 dipendenti nonché, a prescindere dalla dimensione, quelli operanti nel settore finanziario o che siano a rischio riciclaggio o finanziamento del terrorismo, dovranno (i) implementare canali di segnalazione di cui almeno uno elettronico e (ii) designare personale dedicato a ricevere e analizzare le segnalazioni.
PERCHÈ È IMPORTANTE:
Gli Stati membri avranno due anni di tempo per adeguarsi mediante emanazione dei necessari atti legislativi di recepimento. A livello nazionale, potrebbe rendersi necessaria una revisione complessiva della disciplina in materia di Whistleblowing, incluso per ciò che attiene la Legge n. 179/2017 che, come noto, ha formalizzato la rilevanza dello strumento delle segnalazioni nell’ambito dei Modelli Organizzativi ex D.Lgs. n. 231/2001. Nel frattempo, sarà utile promuovere una prima analisi di conformità dei presidi adottati nel rispetto della disciplina della responsabilità amministrativa da reato degli enti alla luce dei principi enucleati dal Legislatore europeo.
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