La Corte di Cassazione con la sentenza n. 17441, pubblicata il 31 agosto 2016, interviene a fare chiarezza in tema di responsabilità degli amministratori, sancendo, in particolare, che la responsabilità degli amministratori non operativi, ossia privi di delega, trova il proprio fondamento esclusivamente nell’obbligo di agire informati.
IL FATTO:
La sentenza pone fine alla causa avviata dal curatore fallimentare di una società, il quale aveva promosso azione di responsabilità contro gli amministratori della stessa. Il Consiglio di Amministrazione era ritenuto responsabile del fallimento per aver posto in essere un’operazione di investimento, a giudizio del curatore, esorbitante e non giustificata.
Gli amministratori si difendevano, sostenendo che, essendo la gestione della società affidata in toto al presidente della stessa, non avrebbero potuto impedire l’operazione incriminata, nonostante i controlli effettuati.
I primi due gradi di giudizio erano favorevoli alla curatela, la quale sosteneva che gli amministratori, ancorché privi di specifica delega, sarebbero responsabili del fallimento della società per aver assistito inerti all’operazione, senza intervenire per impedire il depauperamento del patrimonio sociale.
La Suprema Corte, tuttavia, non è dello stesso avviso e, facendo leva sugli effetti della riforma del diritto societario apportata dal d.lgs. 6/2003, modifica radicalmente l’impostazione adottata dal Tribunale e dalla Corte d’Appello.
La Cassazione, infatti, sottolinea come l’attuale disposizione dell’art. 2392 c.c. non preveda alcun obbligo generale di vigilanza in capo agli amministratori non delegati. Il testo della norma sancisce che “in ogni caso gli amministratori, fermo quanto disposto dal terzo comma dell’art. 2381, sono solidamente responsabili se, essendo a conoscenza di fatti pregiudizievoli, non hanno fatto quanto potevano per impedirne il compimento o eliminarne o attenuarne le conseguenze dannose“.
Ancora, l’art. 2381 c.c., al co. 6, sancisce che “gli amministratori sono tenuti ad agire in modo informato; ciascun amministratore può chiedere agli organi delegati che in consiglio siano fornite informazioni relative alla gestione della società“.
Da tali disposizioni la Cassazione deduce e afferma che gli amministratori privi di delega sono responsabili, per non aver impedito i fatti pregiudizievoli, esclusivamente laddove fossero a conoscenza di tali fatti (e della pericolosità degli stessi), ovvero laddove avrebbero potuto acquisirne conoscenza esercitando il proprio potere/dovere di richiedere informazioni sulla gestione della società.
In definitiva, i giudici di legittimità sanciscono che il fondamento della responsabilità degli amministratori senza delega non sarebbe da rinvenirsi in un generale obbligo di vigilanza, quanto piuttosto nell’obbligo di agire informati.
PERCHÉ È IMPORTANTE:
La sentenza in esame appare particolarmente interessante perché chiarisce, in modo puntuale, quali effetti abbia comportato la riforma del diritto societario nella materia oggetto di controversia.
Nel sistema pre-riforma, l’art. 2392 c.c. prevedeva un generale obbligo di vigilanza in capo agli amministratori “non operativi”, i quali, pertanto, erano, in ogni caso (una sorta di responsabilità oggettiva), solidalmente responsabili dei danni cagionati alla società dalla condotta degli amministratori operativi.
Ai sensi della norma attualmente in vigore, invece, solo gli amministratori operativi sono responsabili, in base alla diligenza richiesta dalla natura dell’incarico, per gli atti posti in essere, mentre gli altri, gli amministratori senza delega, rispondono solo in relazione all’obbligo di agire informati.
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