Agenti sportivi stabiliti e domiciliati: il nuovo regime normativo.

In data 24 febbraio 2020 il Ministro per le Politiche Giovanili e lo Sport, On. Vincenzo Spadafora ha firmato il Decreto Ministeriale in materia di agenti sportivi, recante modifiche al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 marzo 2018 e tenendo conto della delibera del Consiglio Nazionale del CONI n. 1649 del 29 ottobre 2019, i cui effetti erano stati sospesi con successiva deliberazione del Presidente del CONI n. 05/05 del 15 gennaio 2020.

Questo nuovo Decreto ha l’obiettivo di far fronte all’esigenza di statuire in maniera specifica le previsioni normative relativamente al riconoscimento delle qualifiche professionali conseguite dagli agenti sportivi in altri Stati membri UE ed extra-UE, armonizzando e facilitando la procedura di riconoscimento, al fine di consentire a questi soggetti di svolgere la propria attività anche in Italia.

Negli ultimi anni il ruolo degli agenti sportivi ha assunto una rilevanza sempre maggiore all’interno del mondo sportivo, specialmente in quello calcistico. È diventata perciò sempre più necessaria e richiesta una chiara regolamentazione dell’attività di questi professionisti. Quali regole sono state introdotte nel nostro ordinamento?

AGENTI SPORTIVI STABILITI

L’art. 11 del Decreto stabilisce che i cittadini italiani o di un altro Stato membro dell’Unione Europea, abilitati a svolgere l’attività di agente sportivo in un altro Stato membro, possono chiedere alla Federazione Sportiva Nazionale professionistica, nell’ambito della cui disciplina sportiva intendono operare, di essere iscritti nell’apposita sezione del Registro federale degli agenti sportivi.

Ciascuna Federazione Sportiva Nazionale professionistica, accertato che il richiedente sia abilitato ad operare in un altro Stato membro dell’Unione Europea e che abbia superato prove equipollenti a quella previste dal nostro ordinamento, provvede ad iscriverlo alla sezione speciale del Registro federale e a darne comunicazione al CONI che, svolte le verifiche di propria competenza, procede entro trenta giorni all’iscrizione nell’apposita sezione del Registro nazionale.

Il c.d. “agente stabilito” è così abilitato ad operare senza limitazioni, utilizzando il titolo riconosciutogli in un altro Stato membro dell’Unione Europea e riportando in ogni documento a propria firma la dicitura “agente sportivo stabilito nell’ambito della […]”, aggiungendovi l’indicazione della federazione sportiva nazionale presso la quale è abilitato.

Decorsi tre anni dall’iscrizione nella sezione speciale del Registro federale, l’agente stabilito, se in regola con gli obblighi di aggiornamento e purché abbia esercitato in Italia l’attività di agente in modo effettivo e regolare, può domandare l’iscrizione al Registro federale e a quello CONI, senza essere sottoposto all’esame di abilitazione.

AGENTI SPORTIVI DOMICILIATI

 L’art. 12 del Decreto stabilisce invece che i soggetti provenienti da Paesi non appartenenti all’Unione Europea, che siano abilitati a svolgere l’attività di agente sportivo in tali Paesi, possono operare in Italia solo previa domiciliazione presso un agente regolarmente iscritto nel Registro nazionale e nel Registro federale della relativa federazione.

I c.d. “agenti domiciliati” devono agire di intesa con l’agente presso cui sono domiciliati, utilizzando il titolo riconosciutogli nel Paese di provenienza e riportando in ogni documento a propria firma la dicitura “agente sportivo domiciliato nell’ambito della […]”, aggiungendovi l’indicazione della federazione sportiva nazionale presso la quale sono abilitati ed il nominativo dell’agente regolarmente iscritto nel Registro nazionale presso cui sono domiciliati.

Quest’istituto si applica anche ai cittadini italiani o di un altro Stato membro dell’Unione Europea che siano abilitati ad operare in un altro Stato membro, ma che non abbiano superato prove equipollenti a quelle previste dal nostro ordinamento.

PERCHÈ È IMPORTANTE

La direzione intrapresa dal legislatore è dunque quella di estendere, rispetto a quanto precedentemente stabilito dalla delibera del Consiglio Nazionale del CONI del 29 ottobre 2019, la possibilità di svolgere l’attività di agente sportivo in Italia non soltanto a coloro che abbiano superato un esame equipollente a quello previsto dal nostro ordinamento, ma anche a tutti i soggetti che non lo abbiano svolto, purché siano comunque in possesso del titolo abilitativo presso un altro Paese UE o extra-UE ai sensi della normativa in essi vigente.

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