New regulation on GSE’s powers in imposing sanctions – Possibility of voluntary disclosure.

The so called Benamati amendment to 2018 Financial Law – amendment approved in early December – aims at trying to make more flexible the GSE sanction system following GSE’ surveys on renewable energy plants.

The goal is to introduce a more proportional sanction system based upon the type and the rank of the violations ascertained by the GSE as well as a mechanism of voluntary disclosure to settle the consequences of possible violations thus further reducing the relevant sanctions applied by the GSE.

IL FATTO

L’approvazione dell’emendamento cd. Benamati n. 4768/X/1.82 alla legge di bilancio 2018, pubblicato nel “Bollettino delle Giunte e Commissioni” del 07.12.2017, sembra intervenire per cercare di risolvere il problema della mancanza di proporzionalità del sistema sanzionatorio connesso alle verifiche realizzate dal GSE sugli impianti alimentati da fonte rinnovabile.

Come noto, infatti, il D.M. 31 gennaio 2014, attuativo dell’articolo 42 del D. Lgs. n. 28/2011, nel disciplinare i controlli e le sanzioni in materia di incentivi di competenza del GSE, aveva riconosciuto in capo allo stesso la possibilità di valutare con discrezionalità le modalità di recupero delle somme erogate e/o da erogare, imponendo però la decadenza degli incentivi per tutte le “violazioni rilevanti”.

L’ampiezza  del concetto di “violazioni rilevanti” finiva tuttavia con il ricomprendere anche le minori irregolarità di carattere autorizzativo o di carattere burocratico connesse all’entrata in esercizio dell’impianto, con la conseguenza che da irregolarità anche solo meramente formali poteva discendere la decadenza dalla percezione delle tariffe incentivanti, con conseguente applicazione di sanzioni e obbligo di restituire le tariffe già percepite.

La nuova disciplina dei poteri sanzionatori del GSE consente parzialmente di superare i problemi derivanti dall’eccessiva rigidità e dell’assenza di proporzionalità sopra sinteticamente riassunte,  aggiungendo, al D.M. 28/2011, nell’art. 42, comma 3, la previsione per cui “in deroga al periodo precedente, al fine di salvaguardare la produzione di energia da fonti rinnovabili degli impianti che al momento dell’accertamento della violazione percepiscono incentivi, il GSE dispone la decurtazione dell’incentivo in misura ricompresa fra il 20 per cento e l’80 per cento in ragione dell’entità della violazione. Nel caso in cui le violazioni siano spontaneamente denunciate dal soggetto responsabile al di fuori di un procedimento di verifica e controllo le decurtazioni sono ulteriormente ridotte di un terzo.

Nel comma 5 della medesima disposizione, si aggiunge poi la lettera c – bis) secondo cui [Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il GSE fornisce al Ministero dello sviluppo economico gli elementi per la definizione di una disciplina organica dei controlli che, in conformità ai principi di efficienza, efficacia e proporzionalità, stabilisca] “violazioni che danno luogo a decurtazione dell’incentivo ai sensi del secondo periodo del presente comma.”

L’innovazione introdotta dall’emendamento in oggetto si produce non solo in una graduazione del sistema di sanzioni a seconda del tipo e della gravità della violazione, ma anche e, soprattutto, nella configurazione di una sorta di voluntary disclosure o ravvedimento operoso che dir si voglia, che permetterà ai soggetti di regolarizzare la proprio posizione davanti al GSE in ordine al rispetto dei presupposti per percepire gli incentivi, con la conseguente riduzione delle sanzioni di un ulteriore terzo per effetto della collaborazione.

 PERCHE’ E’ IMPORTANTE

Si tratta ora di attendere la definizione da parte del MISE delle violazioni che danno luogo a decurtazione, ma, in ogni caso, l’emendamento in esame costituisce una novità di assoluto rilievo nel panorama dei rapporti tra gli operatori ed il GSE, e, se gli elementi attuativi manterranno coerente la logica che ne ha ispirato la redazione, potrà certamente consentire di riguadagnare fiducia e certezze tra gli attori del mercato.

Nel caso in cui le violazioni riscontrate nell’ambito dei controlli di cui ai commi 1 e 2 siano rilevanti ai fini dell’erogazione degli incentivi, il GSE dispone il rigetto dell’istanza ovvero la decadenza dagli incentivi, nonché il recupero delle somme già erogate, e trasmette all’Autorità l’esito degli accertamenti effettuati per l’applicazione delle sanzioni di cui all’articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 14 novembre 1995, n. 481.

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