Contributo al funzionamento dell’AGCM

4Come noto, i commi 7 ter e quater dell’art. 10 della legge 10 ottobre 1990, n. 287 (“Legge”), introdotti dalla legge 24 marzo 2012, n.27, stabiliscono che all’onere derivante dal funzionamento dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (“AGCM”o “Autorità”) si provveda mediante un contributo da parte delle società di capitali con ricavi totali superiori ad Euro 50 milioni entro i limiti ed i termini prescritti dalle medesime disposizioni.

Ai sensi della Legge, l’AGCM provvede ad adottare con delibera le eventuali variazioni della misura e delle modalità di contribuzione della stessa.

Nell’adunanza del 24 febbraio 2016, ritenendo di dover confermare ulteriormente quanto disposto dalle delibere degli anni precedenti, l’AGCM ha adottato il provvedimento n. 25876 (la “Delibera”), pubblicato nel Bollettino dell’Autorità del 07 marzo 2016, con cui ha ribadito che:

  • per l’anno 2016, ai sensi dell’art. 10, comma 7- quater della legge n. 287/90, il contributo è fissato nella misura dello 0,06 per mille del fatturato risultante dall’ultimo bilancio approvato, alla data della presente delibera, dalle società di capitale con ricavi totali superiori a Euro 50 milioni;
  • la soglia massima di contribuzione a carico di ciascuna impresa non può essere superiore a cento volte la misura minima e, quindi, non potrà superare Euro 300.000.

 

Ambito di applicabilità:

1) Profilo soggettivo. Allo stato, sulla base dei chiarimenti forniti dall’AGCM nell’ambito delle FAQ attualmente disponibili sul proprio sito, si ritiene che sono obbligati al pagamento le società di capitali iscritte al Registro delle Imprese tenuto dalle Camere di Commercio italiane.

Inoltre, sono tenute al versamento del contributo anche le società di capitali costituite all’estero nell’ipotesi in cui esse abbiano in Italia sedi secondarie con rappresentanza stabile soggette ad obbligo di iscrizione al Registro delle imprese. In tal caso, la base di calcolo del contributo è costituita dall’ammontare complessivo della voce ricavi A1 del Conto Economico (o voce corrispondente per i bilanci di esercizio redatti secondo principi contabili internazionali), del bilancio della stabile organizzazione, se redatto, ovvero della voce corrispondente ai ricavi realizzati dalla stabile organizzazione italiana nel bilancio della casa madre.

2) Soglia di fatturato. Il versamento del contributo è posto a carico delle società di capitali, con ricavi totali superiori ad Euro 50 milioni iscritte al Registro delle Imprese tenuto dalle Camere di Commercio italiane.

 

Determinazione del contributo:

1) Criteri di determinazione. Per l’anno 2016, le società di capitali con ricavi totali superiori ad Euro 50 milioni dovranno versare un contributo pari allo 0,06 per mille del fatturato [i.e. ricavi risultanti dalla voce A1 del conto economico (ricavi delle vendite e delle prestazioni)] risultante dall’ultimo bilancio approvato alla data di adozione della Delibera.

Si noti che:

  • per gli istituti bancari e finanziari, il fatturato è considerato pari al valore di un decimo del totale dell’attivo dello stato patrimoniale, esclusi i conti d’ordine; e,
  • per le compagnie di assicurazione, il fatturato è pari al valore dei premi incassati.

2) Ammontare minimo. Euro 3.000

3) Ammontare massimo. Euro 300.000 atteso che la soglia massima di contribuzione a carico di ciascuna impresa non può essere superiore a cento volte la misura minima.

Nel caso di società legate da rapporti di controllo o di collegamento di cui all’art. 2359 del codice civile, ovvero sottoposte ad attività di direzione e coordinamento, anche mediante rapporti commerciali all’interno del medesimo gruppo, ciascuna società è tenuta a versare un autonomo contributo sulla base dei ricavi iscritti nel proprio bilancio.

Nondimeno, secondo i chiarimenti forniti dall’AGCM nelle FAQ, per le società controllate (ai sensi dell’art. 2359 del codice civile, ma non per quelle collegate) facenti parte del medesimo gruppo, è previsto un tetto massimo di contribuzione (complessivo) pari, per il 2016, a 300 mila euro.

Solo nel caso in cui si raggiunga la soglia massima, per il gruppo di società è ammesso un unico versamento, la cui causale per il beneficiario dovrà riportare il codice fiscale e la denominazione sociale della società madre del gruppo cui il versamento fa riferimento.

 

Termini per effettuare il pagamento del contributo:

Termini. Come previsto dall’art. 10, comma 7 quater, della Legge, a decorrere dall’anno 2014 il versamento del contributo deve essere effettuato entro il 31 luglio di ogni anno. Il contributo per gli oneri di funzionamento dell’Autorità relativo all’anno 2015 doveva essere versato a partire dal 1 luglio 2015 ed entro il 31 luglio 2015. Il termine iniziale per il versamento del contributo relativo all’anno 2016 non è ancora stato reso noto dall’Agcm.

 

Modalità di pagamento:

Versamento. Per il 2015, il versamento doveva essere effettuato tramite il bollettino M.Av. spedito a ciascuna società tramite posta ordinaria e PEC oppure mediante bonifico bancario c/c n. 0000 70000 X11 intestato a «Autorità garante della concorrenza e del mercato, piazza G. Verdi, 6/a, 00198 Roma», presso “Banca Popolare di Sondrio, Agenzia n. 25 Parioli, Viale Parioli, 39/b – 00197 Roma” – IBAN: IT83F 05696 03225 0000 70000 X11; codice BIC/SWIFT: POSOIT22.

Le modalità di versamento del contributo per il 2016 non sono state ancora rese note dall’Agcm.

 

Mancato pagamento:

Le FAQ attualmente disponibili confermano che non sono previste sanzioni in caso di mancato pagamento del contributo. Nondimeno, in caso di pagamento tardivo sono dovuti gli interessi di mora nella misura legale per il periodo intercorrente tra la data di scadenza di pagamento del contributo e la data di effettuazione del pagamento, nonché le maggiori spese connesse alla riscossione coattiva tramite ruolo.

 

Il Dipartimento di Diritto della Concorrenza e dell’Unione Europea dello Studio Legale Tonucci & Partners resta a completa disposizione per ulteriori informazioni.

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