Il D.lgs. n. 81/2015, entrato in vigore lo scorso 25 giugno 2015, sul riordino delle tipologie contrattuali, abroga la disciplina delle collaborazioni a progetto che era contenuta negli articoli da 61 a 69 – bis del Dlgs 276/03 (c.d. decreto Biagi).
IL FATTO:
Il D.lgs. n. 81/2015, riordinando le tipologie contrattuali con un codice unico (Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni) in attuazione della Legge n. 183/2014, non si limita a consolidare le riforme già introdotte dal Decreto Renzi Poletti 2014 (DL 34/2014, conv. in Legge n. 78/2014), ma ha abrogato la disciplina dei contratti a Progetto imponendo così una revisione dei criteri e delle strategie di gestione del lavoro parasubordinato.
In via generale dal primo gennaio 2016 si applica la disciplina del rapporto di lavoro subordinato ai rapporti di collaborazione che si concretizzano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione siano organizzate dal committente, anche con riferimento ai tempi ed al luogo di lavoro. L’etero organizzazione (e non solo la etero direzione) diventa indice presuntivo della subordinazione.
Resta salva la possibilità di stipulare contratti di collaborazione coordinata e continuativa in base all’art. 409 del c.p.c. intese come prestazioni d’opera prevalentemente personali e continuative, coordinate con l’attività del committente, ma da questo non etero – organizzate.
Il decreto individua le collaborazioni per le quali non si applica la disciplina del lavoro subordinato, ovvero: 1) le collaborazioni regolate dal accordi collettivi nazionali di lavoro stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, che prevedano discipline specifiche riguardanti il trattamento economico e normativo, in ragione di particolari esigenze produttive e organizzative del settore di riferimento; 2) collaborazioni prestate nell’esercizio di professioni per le quali è richiesta l’iscrizione a un albo e attività prestate da organi di amministrazione e controllo delle società e dai partecipanti a collegi e commissioni; 3) collaborazioni rese per fini istituzionali in favore di associazioni e società sportive dilettantistiche affiliate alle Federazioni Sportive Nazionali, alle discipline sportive associative e agli enti di promozione sportiva.
Per i contratti che non rientrano nell’elenco sopra indicato, si potrà ricorrere alla procedura di certificazione al fine di attestare la corretta qualificazione contrattuale di un determinato rapporto di lavoro. Il provvedimento di certificazione può attestare anche l’assenza del requisito della etero-organizzazione. Detto provvedimento, ove rilasciato dalla Commissione, conferisce una particolare forza legale al contratto ed infatti la qualificazione giuridica del contratto non potrà essere contestata dagli organi di vigilanza. La diversa qualificazione giuridica del rapporto potrà essere richiesta al giudice del lavoro. Ne consegue che gli organi ispettivi non potranno elevare alcuna sanzione prima che una sentenza del giudice rimuova gli effetti della certificazione.
PERCHE’ E’ IMPORTANTE:
Il Decreto introduce dal primo gennaio 2016 un percorso di emersione incentivata che garantisce l’estinzione degli eventuali illeciti amministrativi (esclusi quelli già rilevati), in caso di assunzione a tempo indeterminato e mantenimento in servizio per almeno 12 mesi, degli ex collaboratori.
La riforma potrebbe avere il beneficio di ridurre il notevole contenzioso generato dai contratto a progetto data l’inesistenza nel contratto, il più delle volte, di un reale e concreto progetto dettagliato e spostare il focus sulla gestione concreta del rapporto di lavoro riconducendo la parasubordinazione ai soli contratti di collaborazione che, al di là del requisito della coordinazione con le attività del Committente, conservano il requisito dell’autonomia organizzativa e gestionale.
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