L’art. 6 del Decreto Legislativo n. 23 del 4 marzo 2015, entrato in vigore il 7 marzo 2015, introduce la possibilità di offrire un importo a titolo conciliativo non assoggettato ad I.R.P.E.F. né a contribuzione previdenziale.
IL FATTO:
La normativa inerente le nuove regole per la conciliazione volontaria si applica agli operai, impiegati e quadri del settore privato, a prescindere dal numero di dipendenti dell’azienda, assunti dal 7 marzo 2015. Il datore di lavoro potrà avviare la procedura di conciliazione entro il termine di decadenza di 60 giorni attraverso la formulazione di un’offerta economica (mediante consegna di un assegno circolare) in sede protetta. L’offerta economica “agevolata” formulata dal datore di lavoro con più di 15 dipendenti nello stesso comune o 60 sul territorio nazionale dovrà corrispondere ad una mensilità per ogni anno di servizio maturato presso l’azienda e, comunque, non potrà essere inferiore a 2 mensilità e non superiore a 18 mensilità. Gli importi sopra menzionati sono, invece, ridotti alla metà per le imprese che non presentano il requisito dimensionale di cui all’art. 18, L. 300/1970. Con l’accettazione della proposta economica, in sede “protetta” il lavoratore rinuncia alla possibilità di impugnare il licenziamento (anche ove già impugnato) pur conservando il diritto al trattamento di disoccupazione. Il rapporto di lavoro si considera estinto alla data del licenziamento. Tutte le eventuali ed ulteriori somme pattuite nell’ambito della conciliazione saranno soggette al regime fiscale ordinario.
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