With sentence no. 9675 of 12 April 2023, the Third Civil Division of the Italian Supreme Court established that the Notary Public – who fails to fulfill his disclosure obligations with regard to the invalidity of a contract, which was due to the non-transferability of the VAT credit that was offset by assignor and not requested for reimbursement – must compensate the damage.
IL FATTO:
Il giudizio trae origine dalla stipula di un contratto di cessione di un credito Iva, rivelatosi in seguito nullo in quanto la cedente non ne aveva chiesto il rimborso nella dichiarazione Iva allegata al contratto di cessione.
La società cessionaria conveniva quindi in giudizio il notaio che aveva autenticato la scrittura privata di cessione dolendosi del fatto che quest’ultimo, contrariamente ai doveri del proprio ufficio, non l’aveva informata che il credito non poteva essere chiesto a rimborso né portato in compensazione a causa della mancata richiesta di rimborso da parte della cedente nella dichiarazione Iva.
Mentre in primo grado il Tribunale adito rigettava la domanda ritenendo che l’obbligazione del notaio fosse limitata all’autenticazione delle sottoscrizioni a seguito di un controllo di legalità estrinseco all’atto, la Corte di Appello riteneva che il professionista avesse precisi obblighi informativi nei confronti dei contraenti, in particolare quello di informare le parti dell’impossibilità di raggiungere lo scopo che esse si erano prefissate con l’atto che si apprestavano a stipulare e, dunque, quello di avvisare che il credito non poteva costituire oggetto di cessione.
Nonostante la sussistenza del nesso causale, la Corte riteneva, tuttavia, che la domanda risarcitoria non potesse essere accolta in quanto, da un lato, si riferiva al corrispettivo versato al notaio in dipendenza del contratto d’opera intellettuale, non ripetibile, e, dall’altro, al costo del prezzo versato per la cessione del credito, in quanto questione attinente ai rapporti contrattuali tra cessionario e cedente, alla quale ultima avrebbe dovuto essere richiesta la restituzione di quanto indebitamente pagato.
La Suprema Corte, investita della questione, ha accolto il ricorso della ricorrente per i seguenti motivi.
Secondo quanto previsto dall’art. 1223 cod. civ., il pagamento del corrispettivo della cessione si configura, nell’economia del contratto di prestazione d’opera del notaio, come una perdita conseguita all’inadempimento del professionista, da cui è inoltre scaturita la nullità del contratto.
Non può dubitarsi del nesso causale tra la condotta omissiva del notaio e il danno arrecato alla ricorrente, non rilevando affatto la circostanza che dalla nullità dell’atto di cessione discendano anche conseguenze afferenti al rapporto tra cedente e cessionaria: una cosa è l’obbligo di restituzione a titolo di indebito da parte della cedente per aver ricevuto un corrispettivo privo di causa, altra l’obbligo del notaio di risarcire la parte a cui la propria condotta omissiva ha determinato un danno risarcibile.
Occorre ribadire il principio di diritto secondo il quale, quando un medesimo danno è provocato da più soggetti, per l’inadempimento di contratti diversi, intercorsi rispettivamente tra ciascuno di essi e il danneggiato, tali soggetti devono essere considerati corresponsabili in solido in quanto, sia in tema di responsabilità contrattuale sia in tema di responsabilità extracontrattuale, se un unico evento dannoso è imputabile a più persone, al fine di ritenere la responsabilità di tutte nell’obbligo risarcitorio è sufficiente che le azioni o omissioni di ciascuno abbiano concorso in modo efficiente a produrlo.
PERCHÈ È IMPORTANTE:
Con la pronuncia in commento la Corte ha ribadito l’applicazione di un importante principio di diritto in materia di risarcimento del danno.