Caso Superlega – L’Avvocato Generale dà ragione a FIFA e UEFA e afferma che le regole delle due massime organizzazioni del calcio mondiale non sono contrarie al diritto della concorrenza dell’Unione.

Secondo l’Avvocato Generale Rantos, escludere i partecipanti alla Superlega dalle competizioni FIFA e UEFA e/i minacciare sanzioni nei confronti di chi intende prendervi parte non è contrario al diritto della concorrenza dell’Unione.

IL FATTO:

Come noto, la vicenda vede contrapposti, da un lato la Fédération Internationale de Football Association (FIFA) e la Union of European Football Associations (UEFA), massimi organismi del calcio a livello internazionale ed europeo che detengono il monopolio per l’autorizzazione e l’organizzazione delle competizioni internazionali di calcio professionistico in Europa e, dall’altro lato, la European Super League Company (ESLC), una società di diritto spagnolo composta da prestigiosi club calcistici europei, il cui progetto consiste nell’organizzare la prima competizione europea annuale di calcio chiusa (o «semi-aperta»), denominata «European Super League» (ESL). Tale competizione sarebbe indipendente dalla UEFA, ma i club partecipanti continuerebbero comunque a partecipare alle competizioni calcistiche organizzate dalle federazioni nazionali di calcio nonché dalla UEFA e dalla FIFA. In seguito all’annuncio dell’istituzione dell’ESL, FIFA e UEFA hanno pubblicato una dichiarazione con la quale hanno manifestato il loro rifiuto di riconoscere tale nuova entità e minacciato sanzioni nei confronti di giocatori o club partecipanti. In risposta la ESLC ha adito lo Juzgado de lo Mercantil de Madrid (Tribunale di commercio di Madrid, Spagna). In questa sede, il Giudice ha effettuato rinvio pregiudiziale, chiedendo alla Corte di Giustizia UE di valutare la compatibilità di alcune disposizioni statutarie di FIFA e UEFA nonché delle sanzioni da esse minacciate con il diritto dell’Unione ed in particolare con le disposizioni relative al diritto della concorrenza e le libertà fondamentali.

Nelle sue conclusioni rese il 15 dicembre u.s., l’Avvocato Generale invita la Corte di Giustizia a dichiarare la compatibilità tra la normativa UE in materia di concorrenza ed il sistema UEFA e FIFA di previa autorizzazione delle competizioni sportive organizzate da soggetti terzi, in quanto le restrizioni imposte dai due massimi organismi del calcio mondiale risponderebbero al principio di proporzionalità e sarebbero comunque volte al conseguimento di obiettivi legittimi connessi alla specificità dello sport.

A sostegno della propria posizione, l’Avvocato Generale ha ricordato l’Art. 165 TFUE, il quale vaglia l’esistenza di un “modello sportivo europeo”, basato su una struttura piramidale con, alla base, lo sport dilettantistico e, al vertice, lo sport professionistico, ed avente tra i propri obiettivi principali la promozione di competizioni aperte, accessibili a tutti in virtù di un sistema trasparente nel quale la promozione e la retrocessione siano atte al mantenimento di un equilibrio competitivo e che privilegino il merito sportivo. Come ricorda l’Avvocato Generale Rantos, «l’articolo 165 TFUE è stato introdotto proprio in ragione del fatto che lo sport costituisce, al contempo, un settore nel quale viene esercitata un’attività economica significativa. Detta disposizione mira ad evidenziare il particolare carattere sociale di tale attività economica, che è idoneo a giustificare una differenza di trattamento sotto alcuni aspetti. L’articolo 165 TFUE può fungere da norma nell’interpretazione e nell’applicazione delle disposizioni del diritto della concorrenza al settore sportivo. Esso costituisce quindi nel suo ambito una disposizione specifica rispetto alle disposizioni generali degli articoli 101 e 102 TFUE, che trovano applicazione a qualsiasi attività economica».

Pertanto, secondo l’Avvocato Generale:

  • le norme della FIFA e della UEFA che sottopongono a previa autorizzazione competizioni organizzate da terzi sono compatibili con il diritto della concorrenza dell’Unione;
  • il diritto dell’Unione non fa divieto di minacciare sanzioni nei confronti dei Club che, da affiliati a FIFA, UEFA o ai Campionati Nazionali, partecipino o organizzino competizioni che ledono dette federazioni.
  • Il diritto della concorrenza dell’Unione non si pone in contrapposizione con i limiti previsti dagli art. 67 e 68 dello Statuto FIFA in tema di commercializzazione esclusiva dei diritti sulle competizioni organizzate dalla FIFA e dalla UEFA.

Le norme in discussione nel procedimento principale, che subordinano l’istituzione di una nuova competizione calcistica paneuropea ad un sistema di previa autorizzazione, possono costituire una limitazione alle disposizioni del Trattato FUE relative alle libertà economiche fondamentali. Tuttavia, tali restrizioni possono essere giustificate da obiettivi legittimi connessi alla specificità dello sport. A tal fine, l’esigenza di un sistema di previa autorizzazione può risultare appropriato e necessario, anche tenendo conto delle particolarità della competizione prevista.

PERCHÈ È IMPORTANTE:

Anche se il suo parere non è vincolante per la Corte, esprimendosi a favore di UEFA e FIFA, l’Avvocato Generale porta di fatto un duro colpo al progetto di Superlega promosso dai massimi club di calcio europeo.

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