In data 3 marzo 2022, la Camera dei Deputati ha approvato, in via definitiva, la proposta di legge recante “Disposizioni in materia di reati contro il patrimonio culturale” (C. 893-B). Tale Legge, in estrema sintesi, opera una riorganizzazione sistematica, nonché un’integrazione all’interno del Codice Penale, delle norme penali contenute nel D. Lgs. n. 42/2004 (“Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137”), mediante l’inserimento del titolo VIII-bis, rubricato “Dei delitti contro il patrimonio culturale“, e composto da 17 nuovi articoli (da 518-bis a 518-undevicies).
IL FATTO:
Relativamente alle modifiche impattanti la responsabilità amministrativa degli enti, l’art. 3 della Legge introduce all’interno del D. Lgs. n. 231/2001 il nuovo art. 25-septiesdecies “Delitti contro il patrimonio culturale”, che amplia il catalogo dei reati presupposto con l’aggiunta dei seguenti reati, di cui al nuovo titolo VIII-bis del Codice Penale:
In caso di commissione dei suddetti delitti sono applicabili all’ente le sanzioni interdittive previste ex art. 9, co. 2, D. Lgs. n. 231/2001, per una durata non superiore a due anni.
Inoltre, viene introdotto il nuovo art. 25-duodevicies “Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici”, che amplia il catalogo dei reati presupposto con l’aggiunta delle ulteriori fattispecie di:
Con l’ulteriore applicazione, segnatamente alle suddette fattispecie, della sanzione dell’interdizione definitiva dall’esercizio dell’attività ai sensi dell’articolo 16, co. 3, D. Lgs. n. 231/2001, qualora l’ente o una sua unità organizzativa venga stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la loro commissione.
Infine, la norma in esame prevede l’estensione della confisca allargata anche per i reati di (i) ricettazione di beni culturali, di (ii) impiego di beni culturali provenienti da delitto, di (iii) riciclaggio di beni culturali, di (iv) autoriciclaggio di beni culturali e di attività organizzate per il traffico illecito di beni culturali.
PERCHÉ È IMPORTANTE:
Conseguentemente all’analisi delle suddette novità legislative, qualora l’Ente sia dotato del Modello Organizzativo ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001, potrebbe risultare necessario apportare alcune modifiche al Risk Assessment condotto, al fine di garantire l’adozione e l’attuazione efficace del Modello stesso che, come noto, rileva quale condizione esimente della responsabilità amministrativa di cui al D. Lgs. n. 231/2001.