Pubblicato in G.U. il Decreto del MEF per l’istituzione del Registro dei pegni mobiliari non possessori.

In data 10 agosto 2021 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 190, il Decreto del MEF del 25 maggio 2021, n. 114 (il “Regolamento”), recante il regolamento attuativo del registro dei pegni mobiliari non possessori (il “Registro”), introdotto dal D.L. 3 maggio 2016, n. 59 convertito con modificazioni dalla legge n. 119 del 30 giugno 2016 (il “Decreto 59/2016”). Il Regolamento è entrato in vigore il 25 agosto 2021.

IL FATTO:

Il pegno non possessorio consente alle imprese di incrementare le opportunità di accesso al credito in quanto non richiede per la sua costituzione lo spossessamento del bene, che può continuare ad essere impiegato nel processo produttivo aziendale. Tale garanzia è utilizzabile solo da imprenditori iscritti nel registro delle imprese, su beni mobili non registrati, materiali o immateriali, destinati all’esercizio dell’impresa, nonché sui crediti derivanti da o inerenti a tale esercizio.

All’assenza di spossessamento supplisce la formalità pubblicitaria consistente nell’iscrizione nel Registro dei pegni. Solo in seguito all’iscrizione nel Registro, infatti, il pegno diviene opponibile ai terzi.

Il Regolamento disciplina, quindi, le operazioni di iscrizione, consultazione, modifica, rinnovo o cancellazione presso il Registro, gli obblighi a carico di chi effettua tali operazioni, nonché le modalità di accesso al Registro medesimo, e stabiliti i diritti di visura e di certificato.

Il Registro dei pegni è tenuto da apposito ufficio, situato in Roma, diretto da un conservatore, depositario del Registro, nominato dal direttore dell’Agenzia delle Entrate (art. 1 del Regolamento).

L’iscrizione nel Registro avviene mediante una domanda presentata al conservatore per via telematica e sottoscritta digitalmente, allegando il titolo costitutivo del pegno non possessorio, che deve risultare da atto pubblico, da scrittura privata autenticata o accertata giudizialmente, da contratto sottoscritto digitalmente (ai sensi dell’articolo 24 del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82), o da provvedimento dell’autorità giudiziaria. Se l’iscrizione è richiesta da un rappresentante, va presentata anche la procura sottoscritta digitalmente. In particolare, l’atto costitutivo del pegno deve obbligatoriamente indicare una serie di informazioni, quali:

–     l’indicazione del creditore;

–     l’indicazione del debitore;

–     l’indicazione dell’eventuale terzo concedente il pegno;

–     la descrizione del bene dato in garanzia;

–     la descrizione del credito garantito;

–     l’importo massimo garantito.

La domanda di iscrizione nel Registro deve contenere una serie di informazioni, elencate analiticamente all’articolo 3, comma 2 del Regolamento, tra cui:

  • i dati dei soggetti coinvolti (creditore, debitore, terzo datore del pegno)
  • la descrizione del credito garantito (se trattasi di credito presente o la descrizione del rapporto giuridico esistente dal quale potrà sorgere il credito futuro) e l’importo massimo garantito
  • la descrizione del bene o del credito oggetto di pegno, con tutti gli elementi identificativi utili, tra cui: la natura (se trattasi di bene o di credito presente o futuro), l’ubicazione (se indicato nel titolo), la qualità e la quantità (in caso di insieme di beni), la categoria merceologica, la destinazione economica e il valore complessivo come indicato nell’atto di costituzione, la specifica descrizione del credito gravato, se trattasi di credito presente, o la descrizione del rapporto giuridico esistente dal quale potrà sorgere il credito futuro;
  • l’indicazione della facoltà per il creditore, ove prevista, di appropriarsi del bene e/o di locarlo in fase di escussione;
  • la specifica indicazione che l’acquisto del bene già gravato da pegno mobiliare non possessorio è stato finanziato con un credito garantito da riserva di proprietà o da altro pegno non possessorio, ove ricorra tale ipotesi;
  • ove il contratto disponga in tal senso, la volontà delle parti di non consentire al costituente la garanzia di trasformare il bene oggetto del pegno (o di alienarlo o comunque di disporne);
  • la dichiarazione del debitore e, se diverso, del datore del pegno, sottoscritta digitalmente (ex art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445), che i beni o i crediti oggetto di pegno, nonché il credito garantito, sono destinati ovvero inerenti all’esercizio dell’impresa;
  • la dichiarazione del datore del pegno, sottoscritta digitalmente (ex art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445), sull’esistenza o meno di precedente garanzia sui beni o i crediti dati in pegno, costituita a norma di disposizioni diverse dall’art. 1 del Decreto 59/2016;
  • le condizioni contrattuali che disciplinano il patto di rotatività, ove previsto.

L’art. 3, comma 5 del Regolamento prevede, poi, che le parti avranno la facoltà di redigere il titolo unitamente alla domanda, “con sottoscrizione digitale dei contraenti, nel formato definito con il provvedimento di cui all’articolo 7” (i.e. il provvedimento per l’adozione delle specifiche tecniche);

Eseguita la formalità richiesta, il conservatore è tenuto a restituire al richiedente il certificato con l’indicazione della data e del numero di iscrizione (art. 9 del Regolamento).

L’iscrizione nel Registro ha una durata di 10 anni, ed è rinnovabile prima della scadenza del decimo anno, presentando al conservatore una domanda, conforme a quella della precedente formalità, in cui si dichiara che si intende rinnovare l’iscrizione originaria. Oltre tale termine, si avrà a tutti gli effetti una nuova iscrizione e, in tal caso, il pegno prenderà grado dalla data di tale nuova iscrizione (art. 4 del Regolamento).

La cancellazione è eseguita dal conservatore a seguito della presentazione della relativa domanda, unitamente all’atto contenente il consenso del creditore o al provvedimento definitivo con cui viene ordinata giudizialmente (art. 5 del Regolamento).

Il Registro e la raccolta delle domande saranno consultabili solo per via telematica, essendo possibile fare visure e richiedere copie, previo versamento dei diritti stabiliti dal Regolamento (art. 10 del Regolamento).

Dalla data di iscrizione nel Registro, il pegno è opponibile ai terzi ed alle procedure concorsuali.

L’art. 1 del Decreto 59/2016 stabilisce che il pegno non possessorio, anche se anteriormente costituito ed iscritto, non è opponibile a chi abbia finanziato l’acquisto di un bene determinato che sia destinato all’esercizio dell’impresa e sia garantito:

(i) da riserva della proprietà sul bene medesimo; o

(ii) da un pegno anche non possessorio, a condizione che il pegno non possessorio sia iscritto nel Registro e che al momento della sua iscrizione il creditore ne informi i titolari di pegno non possessorio iscritto anteriormente.

Questa non chiara formulazione sembrerebbe ragionevolmente doversi circoscrivere all’ipotesi in cui il debitore abbia già concesso un pegno non possessorio su beni futuri o in forma rotativa e quindi tale pegno non sarebbe opponibile laddove venga concesso un nuovo pegno anche non possessorio su un bene specifico destinato all’esercizio dell’impresa. Tuttavia, essa potrebbe anche interpretarsi nel senso che sia consentito che un bene determinato e destinato all’esercizio dell’impresa già iscritto nel Registro possa formare oggetto di un nuovo pegno anche non possessorio che sarebbe prevalente sul precedente. Sarà dunque necessario attendere eventuali provvedimenti interpretativi e i primi casi giurisprudenziali.

In ogni caso, sarà opportuno adottare a livello contrattuale le opportune tutele, anche operative, per evitare problemi interpretativi.

Nonostante l’entrata in vigore del Regolamento, per l’attivazione del Registro occorrerà ancora attendere la realizzazione del sistema informatico e l’adozione delle specifiche tecniche per la redazione delle domande e dei titoli correlati, e per la loro trasmissione al conservatore – il primo, da realizzarsi entro 8 mesi dalla data di entrata in vigore del Regolamento, le seconde, da adottarsi nei successivi 30 giorni – nonché l’emanazione di alcuni provvedimenti da parte della Agenzia delle Entrate, di concerto con o sentite altre amministrazioni.

In ogni caso, il Registro si attiverà a partire dal giorno successivo alla pubblicazione dell’apposito comunicato della Agenzia delle Entrate sul proprio sito internet, senza l’indicazione di alcun termine perentorio.

PERCHÈ È IMPORTANTE:

L’istituzione del Registro dei pegni è un passo in avanti verso l’attuazione del pegno mobiliare non possessorio, uno strumento messo a disposizione delle imprese per incrementare le opportunità di accesso al credito. A differenza del pegno previsto dal codice civile (art. 2784 e ss. c.c.), tale tipo di pegno non richiede per la sua costituzione lo spossessamento del bene, che può continuare ad essere impiegato nel processo produttivo aziendale. All’assenza di spossessamento supplisce la formalità pubblicitaria, è infatti l’iscrizione nel Registro che rende tale garanzia opponibile ai terzi.

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