Start-up innovative: formalità semplificate per la costituzione

close up view of  contract  form on the desk in the officeLa costituzione di start-up innovative potrà avvenire con modalità e formalità semplificate in parziale analogia alla celerità che caratterizza altri Stati aventi un effettivo “dinamismo economico”.

  

AGGIONAMENTO:

Il Consiglio nazionale del notariato ha presentato ricorso al TAR contro la legittimità del DM 17.2.2016, recante le modalità di redazione degli atti costitutivi di start up innovative costituite in forma di srl.

La sospensiva in via cautelare di tali decreti, chiesta dal TAR, non è stata accolta.

Allo stato pertanto, fino alla decisione definitiva del TAR occorre tener conto di quanto segue:

  • è ancora possibile costituire start up senza l’intervento del notaio fino alla pronuncia definitiva del TAR;
  • tuttavia, in caso di futuro accoglimento del ricorso, e quindi di dichiarazione di illegittimità, tutti gli atti costitutivi di srl redatti e iscritti presso il Registro delle imprese potrebbero però risultare nulli;
  • la nullità comunque non dovrebbe pregiudicare la validità degli atti posti in essere dalle società.

IL FATTO:

Il decreto direttoriale del Ministero dello Sviluppo economico del 1 luglio 2016, pubblicato il 4 luglio 2016, ha approvato le specifiche tecniche per la redazione del modello standard di atto costitutivo e statuto delle società a responsabilità limitata start-up innovative, come previsto dall’articolo 4, comma 10 bis del D.L. n. 3 del 2015, convertito in legge 33/2015, recante misure urgenti per il sistema bancario e gli investimenti, cd “Investment Compact”.

 

Pertanto, a partire dal 20 luglio 2016, secondo quanto previsto dall’articolo 24 del codice dell’amministrazione digitale, attraverso la piattaforma dedicata alle start-up del Registro delle imprese, sarà possibile redigere e sottoscrivere gli atti costitutivi e gli statuti delle start-up innovative in forma di società a responsabilità limitata con firma digitale e senza fare ricorso ad un Notaio.

Tale soluzione sarà in via facoltativa e alternativa rispetto alla modalità ordinaria tramite notaio e atto pubblico.

In caso di irregolarità, l’Ufficio del Registro delle imprese sospenderà l’iscrizione ed è previsto un termine non superiore a 15 giorni per la regolarizzazione della pratica.

Si tratta di un’innovazione significativa per l’Italia, dove per la costituzione delle società di persone o di capitali si richiede altrimenti sempre il ricorso all’intervento di un Notaio.

PERCHE’ E’ IMPORTANTE:

In numerosi paesi del mondo e dell’Unione Europea, non solo la costituzione delle start-up innovative, ma anche la costituzione di qualsiasi tipologia di società non richiede l’intervento di un Notaio e l’Italia sembra dunque aver imboccato anche in questo settore delle formalità semplificate.

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