Nell’ordinanza n.22860/2020, la Corte di Cassazione ha chiarito che anche le molestie provocate ai vicini possono costituire abuso del bene locato e determinare, pertanto, la risoluzione del contratto di locazione con conseguente sfratto del conduttore.
IL FATTO:
La sentenza trae spunto da una vicenda curiosa, che ha come protagonista un conduttore reo di aver molestato dei vicini di casa.
Egli, secondo la ricostruzione fattuale, avrebbe più volte insultato i vicini, oltre ad aver imbrattato le porte degli stessi con la vernice, ed addirittura aver provveduto ad affiggere dei cartelli all’interno del condominio, recanti ingiurie nei loro confronti.
A seguito di tali condotte il locatore chiedeva la risoluzione del contratto di locazione per inadempimento ed il conseguente sfratto nei confronti del conduttore.
Il locatore, in particolare, riteneva che con i summenzionati comportamenti l’inquilino avesse violato una clausola del contratto di locazione, nonché la disposizione dell’art. 1587 c.c.
Orbene la risoluzione per inadempimento veniva confermata sia dal Tribunale che dalla Corte d’appello.
La Corte di Cassazione, dal canto suo, confermava la decisione del giudice a quo, precisando, altresì, come la condotta inadempiente ai fini della stessa risoluzione possa essere integrata addirittura da un solo unico e grave episodio.
Ma andiamo con ordine.
Il contratto di locazione, di cui veniva chiesta la risoluzione nel summenzionato procedimento, prevedeva una clausola che vietava al conduttore di compiere atti e tenere comportamenti che potessero recare molestia agli altri abitanti dello stabile.
Ulteriormente, l’articolo 1587 c.c. annovera tra le obbligazioni del conduttore, l’onere di prendere in consegna il bene ed osservare la diligenza del buon padre di famiglia nel servirsene per l’uso determinato nel contratto.
Ebbene entrambe le violazioni sono state considerate dalla Suprema Corte inadempimenti contrattuali, e conseguentemente le stesse hanno comportato la risoluzione del contratto e lo sfratto per il conduttore
Per gli Ermellini, quindi, le molestie provocate ai vicini di casa possono costituire abuso del bene locato e conseguentemente determinare la violazione del precetto cristallizzato nell’articolo poc’anzi citato.
Ma vi è di più, infatti la Corte suffragava, altresì, la decisione del Giudice d’appello, nella parte in cui confermava l’inadempimento del contratto da parte del conduttore che aveva violato il divieto di molestie nei confronti degli abitanti dello stabile.
Gli Ermellini concludono le proprie riflessioni sul caso de quo, asserendo che la condotta inadempiente ai fini della risoluzione del contratto di locazione, tuttavia, può anche essere integrata da un solo e grave episodio; sarà il Giudice, pertanto, a dover valutare nel merito la vicenda e determinare la gravità dello stesso
PERCHÈ È IMPORTANTE:
La pronuncia in commento riveste particolare importanza, in quanto avalla la possibilità di introdurre da parte del locatore delle clausole nel contratto, al fine di tutelarsi, a norme delle quali si possa determinare l’immediata risoluzione del contratto di locazione qualora vengano effettuate da parte del conduttore molestie in ambito condominiale.