Introdotta la possibilità per le imprese di garantire i finanziamenti tramite il trasferimento sospensivamente condizionato di un bene immobile, secondo gli schemi propri del c.d. “patto marciano”.
IL FATTO:
Il decreto legge n. 59/2016 (c.d. “Decreto Banche”), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 103 del 3.05.2016 ed entrato in vigore il giorno seguente alla pubblicazione (recante disposizioni urgenti in materia di sostegno alle imprese, procedure esecutive e concorsuali, nonché a favore degli investitori in banche in liquidazione) ha espressamente introdotto all’art. 2, tra le altre cose, la possibilità per le imprese di garantire i finanziamenti tramite il trasferimento sospensivamente condizionato di un bene immobile, secondo gli schemi propri del c.d. “patto marciano”.
Il “patto marciano”, che era ignoto alla legge positiva italiana sino all’entrata in vigore del Decreto Banche (ma che gode di una lunga tradizione dogmatica, risalendo ad una probabile rielaborazione giustinianea di un testo del giurista Marciano), è un istituto che permette al creditore insoddisfatto di appropriarsi della cosa ricevuta in garanzia, purché stimata al giusto prezzo.
Anche prima dell’entrata in vigore del Decreto Banche, la giurisprudenza riteneva lecito il “patto marciano”, come stabilito anche recentemente dalla Suprema Corte, secondo cui: “Il patto marciano che preveda, al momento dell’inadempimento, un procedimento tale da assicurare la stima imparziale del bene entro tempi certi esclude la violazione del divieto di patto commissorio e, conseguentemente, la nullità per illiceità della causa del contratto […] al quale sia apposto” (Cassazione civile sez. I 28 gennaio 2016 n. 1625).
In sostanza, per il tramite del “patto marciano”, le parti possano garantire un credito mediante la stipula di un contratto di cessione di un bene di proprietà del debitore, che diviene efficace esclusivamente in caso di inadempimento di quest’ultimo.
Nella forma introdotta dal Decreto Banche, nel caso di rimborso tramite rate mensili, si ha inadempimento quando il mancato pagamento si protrae per oltre sei mesi dalla scadenza di almeno tre rate, anche non consecutive; quando, invece, il debitore e’ tenuto al rimborso rateale secondo termini di scadenza superiori al periodo mensile, si ha inadempimento quando il mancato pagamento si protrae per oltre sei mesi dalla scadenza anche di una sola rata. Da ultimo, quando non e’ prevista la restituzione mediante pagamenti da effettuarsi in via rateale, l’inadempimento si manifesta decorsi sei mesi dalla scadenza del rimborso previsto nel contratto di finanziamento.
Il valore di cessione, in caso di efficacia del patto, viene determinato da un perito indipendente, nominato dal presidente del tribunale del luogo nel quale si trova l’immobile, su istanza del creditore insoddisfatto. Se il valore del bene al momento della cessione è superiore al debito residuo, il creditore corrisponde al debitore la differenza tra i due valori; qualora, invece, il valore del bene è inferiore al debito residuo, il debitore non dovrà corrispondere nulla al creditore.
Proprio la circostanza per cui nel “patto marciano” il trasferimento della proprietà della cosa data in garanzia a favore del creditore non si verifica se non a prezzo equo, sulla base di una stima imparziale posteriore all’inadempimento, con eventuale versamento di conguaglio, è ciò che differenzia detto istituto da quello illecito del patto commissorio, vietato dagli artt. 1963 e 2744 c.c., in base al quale il creditore insoddisfatto si appropria sic et simpliciter del bene posta a garanzia, indipendentemente da eventuali differenze tra il valore del predetto bene e quello dell’inadempimento.
Il Decreto Banche prevede che le parti possano introdurre il “patto marciano” in fase di rinegoziazione del finanziamento e quindi anche sui finanziamenti già in essere.
PERCHE’ E’ IMPORTANTE:
Il Decreto Banche ha introdotto un importante strumento che consentirà alle banche di poter garantire il loro credito mediante la stipula di un contratto di cessione di un bene di proprietà del debitore, che diviene efficace esclusivamente in caso di inadempimento di quest’ultimo.
No Comments