La disciplina delle società per azioni ha rinforzato il principio di informazione. Tale principio può influire in maniera notevole sul tema della responsabilità degli amministratori, intervenendo sulle concrete modalità di attuazione dell’organizzazione interna dell’attività gestoria.
IL FATTO:
Alla violazione dell’obbligo di informazione e vigilanza gravante sull’organo amministrativo dell’ente, giusto il disposto dell’art. 2392 c.c., consegue la responsabilità solidale di tutti i componenti del consiglio di amministrazione e, pertanto, la responsabilità (anche) di ciascuno dei singoli membri che, pur non essendo titolari, in via esclusiva, di poteri individuali di controllo, sono, pur sempre, singolarmente tenuti ad agire affinché tale informazione e vigilanza sia adeguatamente esercitata e rispondono, pertanto, dell’omissione di essa a meno che non forniscano la prova che, pur essendosi diligentemente attivati a tal fine, la predetta informazione e vigilanza non può essere esercitata per il comportamento ostativo degli altri componenti del consiglio.
PERCHÉ È IMPORTANTE:
Sotto il profilo pratico, il principio di informazione è uno strumento di regolamentazione, indispensabile per creare le condizioni di accettabilità del rischio d’impresa, aprendo al dibattito assembleare ed esigendo una trasparenza nella comunicazione. Si deve evidenziare che i soci sono titolari dell’interesse a vedere la struttura sociale adeguata rispetto alle forme di organizzazione adottate e, di conseguenza, sono soggetti legittimati ad essere adeguatamente informati per poi poter scegliere, in assemblea, le forme di tutela più opportune contro decisioni gestorie che si reputino non adeguate. Il principio di responsabilità degli amministratori trova nel sistema informativo coerente collocazione, il processo informativo interno risulta, infatti, finalizzato alla corretta gestione dell’impresa, il processo informativo esterno tende verso l’esigenza di informazione e di controllo dei terzi e del mercato e verso la corretta ricostruzione del patrimonio e dei singoli rapporti posti in essere nell’esercizio dell’attività sociale. Rileva in modo particolare il profilo relativo alla perizia, intesa come diligenza tecnica nell’attività d’impresa, non più circoscritta all’esame del solo aspetto esterno e tradizionale del rischio d’impresa, ma espansa fino all’individuazione del dovere dell’amministratore di conoscere e valutare i rischi ai quali è esposta la società, soprattutto in riferimento all’incertezza e alla complessità delle questioni scientifiche e tecnologiche.
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