La Sezioni Unite della Suprema Corte, risolvendo una questione di massima di particolare importanza, hanno enunciato il principio di diritto per cui, nel contratto di compravendita, costituiscono idonei atti interruttivi della prescrizione dell’azione di garanzia per vizi le manifestazioni extragiudiziali di volontà del compratore di voler esercitare l’azione di garanzia.
IL FATTO:
La disciplina codicistica in ambito di compravendita prevede che, a fronte di un vizio che renda la cosa inservibile all’uso, l’acquirente, previa denunzia nel termine di otto giorni (o nel diverso termine stabilito dalle parti o dalla legge) dalla scoperta, possa esperire i cosiddetti rimedi edilizi. Egli infatti potrà domandare a sua scelta la risoluzione del contratto (actio redhibitoria), quando gli usi non escludano questo rimedio, ovvero la proporzionale riduzione del prezzo (actio aestimatoria o actio quanti minoris). Le azioni edilizie devono essere esercitate entro un termine di prescrizione annuale, decorrente dal momento in cui il bene viene consegnato.
Con riferimento a tale breve termine, previsto dall’art. 1495, comma 3 c.c., le Sezioni Unite della Corte di Cassazione sono state recentemente chiamate a risolvere una questione posta dalla Seconda Sezione con ordinanza interlocutoria di particolare importanza, in quanto relativa all’individuazione degli atti idonei a interromperlo. In particolare, il contrasto giurisprudenziale aveva riguardato la possibilità di riconoscere efficacia interruttiva, oltre che alla proposizione della domanda giudiziale, anche agli atti stragiudiziali, quali gli atti di costituzione in mora di cui all’art. 2943, comma 4 c.c., secondo la generale disciplina in tema di prescrizione.
Secondo la ricostruzione operata dalle Sezioni Unite nella sentenza n. 18672/2019 risulta che, anche con riferimento alle azioni edilizie ex artt. 1492 e 1495, comma 3 c.c., trovi applicazione la disciplina generale in tema di prescrizione, con conseguente operatività delle ordinarie cause di interruzione e di sospensione.
Secondo un primo orientamento, la manifestazione extragiudiziale al venditore della volontà del compratore di avvalersi della garanzia costituirebbe idoneo atto interruttivo del termine di prescrizione, anche qualora questi riservi a un momento successivo la scelta in ordine alla specifica azione da esperire.
Esiste, tuttavia, un indirizzo opposto, prevalente in Giurisprudenza, secondo il quale il termine di prescrizione poteva essere interrotto non come per la usuale interruzione della prescrizione, con una semplice messa in mora, ma solamente con un atto processuale, con l’inizio di una controversia sul vizio, ivi compresa la domanda di accertamento di cui all’art. 1513 c.c.
Le Sezioni Unite, chiamate a risolvere il contrasto, hanno ritenuto che debba congruamente concedersi al compratore di avvalersi della disciplina generale prevista in tema di prescrizione, al fine di evitare di imporgli di agire necessariamente in via giudiziale per far valere la garanzia per vizi.
Qualora, nello specifico, il compratore si avvalga della garanzia, potrà fa valere l’inadempimento di una precisa obbligazione del venditore, contemplata dall’art. 1476 c.c., n. 3, anche attraverso una manifestazione di volontà extraprocessuale, conformemente a quanto stabilisce l’art. 1492 c.c., comma 2, che, prevedendo che “la scelta è irrevocabile quando è fatta con la domanda giudiziale”, significativamente la prefigura, collegando alla domanda processuale la sola impossibilità di rimeditare l’opzione tra risoluzione e riduzione del prezzo.
In ragione delle sopraesposte argomentazioni affermate dalla sentenza in esame, non solo le domande giudiziali ma anche gli atti stragiudiziali di messa in mora, da parte del compratore, costituiscono cause idonee ad interrompere la prescrizione.
PERCHÉ È IMPORTANTE:
Dal principio affermato dalla Suprema Corte consegue che non solo le domande giudiziali ma anche gli atti di costituzione in mora, ovvero qualsiasi dichiarazione formale che, in generale, esprima la pretesa del creditore all’adempimento, da parte del compratore costituiscono cause idonee di interruzione della prescrizione.
L’effetto che ne deriva è che, una volta che si faccia ricorso a tali atti entro l’anno dalla consegna, inizia a decorrere un nuovo periodo di prescrizione di un anno. L’idoneità interruttiva di tali atti persegue, tra l’altro, anche lo scopo di favorire una risoluzione stragiudiziale preventiva della possibile controversia rispetto alla prospettiva, per il compratore, di vedersi riconosciuto il diritto alla garanzia solo mediante l’esercizio dell’azione in via giudiziale.
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