Vendita di lettori multimediali: possibile lesione del diritto d’autore

Digital internet technologyCon sentenza del 26 aprile 2017 emessa nella causa C-527/15, la Corte di giustizia dell’Unione europea interviene a fare chiarezza in tema di diritto d’autore, sancendo, in particolare, che questo può essere violato dalla vendita di lettori multimediali che consentano l’accesso ad opere protette.

IL FATTO:

La vicenda sulla quale la Corte di Giustizia dell’Unione europea si è pronunciata nasce in Olanda, dove un soggetto aveva iniziato a commercializzare un particolare lettore multimediale che funge da intermediario tra una fonte di immagini e segnali audio e uno schermo televisivo. Tale dispositivo, in particolare, utilizza un software che consente, in maniera estremamente semplice e diretta (senza l’uso del computer), di accedere e riprodurre contenuti multimediali presenti su alcuni siti internet. La questione è sorta in quanto alcuni dei suddetti siti consentono di visualizzare contenuti digitali protetti da copyright, anche in assenza del consenso del titolare del diritto: la pubblicità del lettore multimediale, infatti, sottolineava proprio la possibilità di riprodurre gratuitamente, e direttamente alla tv, tali contenuti.

Ad avviare la causa è stata una fondazione olandese che tutela gli interessi dei titolari del diritto d’autore, la quale si è rivolta all’autorità giudiziaria olandese chiedendo che venisse proibita la vendita di tale prodotto, in quanto lesiva del diritto d’autore. I giudici olandesi, a loro volta, hanno rimesso la questione alla Corte europea, chiedendo, in particolare, se la vendita di tale lettore multimediale possa essere considerata, ai sensi della direttiva 2001/29/CE sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione, una “comunicazione al pubblico”.

Nell’ipotesi in cui la vendita del prodotto fosse qualificata in tal modo, infatti, questa sarebbe illecita, in quanto non autorizzata dal titolare del diritto d’autore.

I giudici europei, aderendo a tale interpretazione, hanno sancito che la vendita del dispositivo in questione non può essere considerata una semplice fornitura di attrezzature fisiche (legittima anche in assenza dell’autorizzazione del titolare del diritto d’autore), ma, al contrario, rientra nella nozione di “comunicazione al pubblico”, e, pertanto, deve essere espressamente autorizzata.

Questo perché il lettore contiene delle estensioni preinstallate che consentono l’accesso diretto alle opere tutelate. La Corte, infatti, in una precedente sentenza del 2014, aveva già affermato che la messa a disposizione su un sito internet di link verso opere protette, pubblicate senza limite d’accesso su un altro sito, offre un accesso diretto a tali opere. È questa l’ipotesi che ricorre anche nel caso di specie.

La Corte, inoltre, ha dichiarato che “gli atti di riproduzione temporanea sul lettore multimediale di un’opera tutelata dal diritto d’autore ottenuta via streaming su un sito web appartenente a un terzo che offre l’opera senza l’autorizzazione del titolare del diritto d’autore” non sono esentati dal diritto di riproduzione, in quanto, considerato che la principale attrattiva del dispositivo risiede nella preinstallazione del software (che permette di accedere gratuitamente alle opere protette), “l’acquirente accede intenzionalmente e consapevolmente a un’offerta gratuita e non autorizzata di opere tutelate”.

PERCHÉ È IMPORTANTE:

La sentenza appare particolarmente rilevante poiché con la stessa la Corte di Giustizia, sottolineando la finalità di garantire un elevato livello di tutela a favore degli autori, fornisce un’ampia interpretazione del concetto di “comunicazione al pubblico”, facendovi rientrare anche la semplice vendita di un dispositivo che consente di accedere in modo diretto e gratuito a contenuti tutelati.

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