Utili non distribuiti? L’amministratore è responsabile

e9fe1e33-35e0-45ef-abb5-f9f8465ca0f0Con la sentenza n. 1261/2016, la Suprema Corte di Cassazione è intervenuta in materia di responsabilità dell’amministratore nell’ambito delle società di persone, affermando il principio secondo cui il socio che veda violato il proprio diritto a godere degli utili ha a disposizione, in virtù dell’applicazione analogica dell’art. 2395 c.c., azione diretta nei confronti dell’amministratore al fine di farne valere la responsabilità extracontrattuale, qualora il danno subito sia conseguenza di una condotta omissiva di quest’ultimo.

IL FATTO:

Il caso è stato portato all’attenzione della Suprema Corte dal socio di una società in nome collettivo (S.n.c.), il quale contestava all’amministratore della stessa società la violazione dei propri doveri derivante dall’omessa presentazione del rendiconto annuale, con la conseguente mancata percezione degli utili di spettanza dell’attore, e chiedendo pertanto di essere risarcito del danno subito.

Prima di giungere davanti alla Cassazione, già il Tribunale e la Corte d’Appello avevano qualificato la domanda come azione di responsabilità dell’amministratore ex art. 2395 c.c., rilevando come non fosse stato documentato alcun rendiconto della gestione e condannando conseguentemente parte convenuta al risarcimento dei danni in misura pari agli utili non percepiti.

Dopo aver ribadito come nelle società di persone il rendiconto equivalga al bilancio d’esercizio delle società di capitali, e come il diritto del socio di ricevere gli utili sorga automaticamente con l’approvazione annuale del rendiconto stesso, i giudici di legittimità hanno confermato la sentenza di appello, riconoscendo la legittimazione del singolo socio ad agire per far valere la responsabilità extracontrattuale degli amministratori, in termini analoghi a quanto previsto dagli artt. 2393 e 2395 c.c.

La Corte ha inoltre stabilito che il mancato versamento degli utili configura omissione di un atto rientrante nei doveri dell’amministratore, con la conseguenza che l’azione corrispondente può essere attivata direttamente nei suoi confronti e non necessita la chiamata in causa della società quale litisconsorte necessario.

PERCHÉ È IMPORTANTE:

La Suprema Corte ha colto con la pronuncia in esame l’occasione per confermare il proprio precedente orientamento (Cass. 1045/2007), riconoscendo la società di persone come un centro di imputazione di situazioni giuridiche distinte da quelle dei soci, ancorché dette società non siano dotate di autonoma personalità giuridica, con la conseguenza che la responsabilità degli amministratori risulta configurabile non solo nei confronti della società, ma anche dei singoli soci, in termini sostanzialmente analoghi a quanto accade in materia di società per azioni.

Nel caso di specie la Cassazione ha stabilito che per l’ipotesi di danno derivante da mancata percezione degli utili, subito dal socio di una società di persone quale conseguenza immediata della violazione da parte dell’amministratore dei propri doveri, il danneggiato può agire in giudizio direttamente contro lo stesso amministratore, al fine di richiedere il risarcimento dei danni subiti in forza dell’art. 2043 c.c. ed in applicazione analogica dell’art. 2395 c.c.

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