Debiti

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Sovraindebitamento: al via definitivo la procedura che consente di sdebitarsi a tutti i soggetti esclusi dalla legge fallimentare. Il Decreto Ministero Giustizia 24.09.2014 n° 202 ha dettato le norme operative per costituire gli Organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento, incaricati di coordinare l’intera procedura.

IL FATTO:

Il 27 gennaio 2015 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale, ed il giorno successivo entrato in vigore, il Regolamento per gli Organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento (approvato con D.M. 24 settembre 2014, n. 202).

Si tratta di un intervento fondamentale, che ha dato definitiva attuazione alla disciplina del sovraindebitamento, la cui introduzione risale a tre anni fa (L. 27 gennaio 2012, n. 3). La procedura di sovraindebitamento consente di gestire la situazione di insolvenza di tutti quei soggetti che non sono in grado di adempiere regolarmente alle proprie obbligazioni e che non sono, però, assoggettabili alle procedure previste dalla legge fallimentare (fallimento, concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione straordinaria), destinate alle imprese commerciali non piccole (in possesso cioè dei requisiti dimensionali di cui all’art. 1 comma 2 della Legge Fallimentare).

Possono ricorrere a questo strumento gli imprenditori commerciali di minori dimensioni (e, in quanto tali, non fallibili), gli imprenditori commerciali – indipendentemente dalle dimensioni – cessati da oltre un anno, i consumatori, le start up innovative, gli enti no profit, le imprese agricole, i lavoratori autonomi.

Il debitore in stato di sovraindebitamento può proporre ai creditori, con l’ausilio degli Organismi di composizione della crisi, un accordo di ristrutturazione dei propri debiti, sulla base di un piano che assicuri la soddisfazione dei crediti attraverso qualsiasi forma (anche mediante cessione di redditi futuri). Il piano deve prevedere le scadenze e le modalità di pagamento dei creditori, le modalità per l’eventuale liquidazione dei beni, nonché le eventuali garanzie rilasciate per l’adempimento dei debiti. L’accordo raggiunto con i creditori deve poi essere omologato dal Tribunale e sulla corretta esecuzione dello stesso sono chiamati a sovraintendere gli Organismi di composizione della crisi.

Sino ad oggi, mancava, però, il vero motore di tutta la procedura, che, in base alla stessa L. 3/2012 (art. 15), è costituito proprio dall’Organismo di composizione della crisi. Detto Organismo interviene, infatti, in tutte le fasi della procedura di sovra indebitamento, in quanto:

  • assiste il debitore nell’elaborazione del piano di ristrutturazione;
  • assiste il debitore nella formulazione della proposta ai creditori;
  • verifica la veridicità dei dati contenuti nella proposta di accordo e nei documenti allegati;
  • attesta la fattibilità del piano;
  • cura le comunicazioni con i creditori;
  • svolge le formalità pubblicitarie;
  • svolge le funzioni di liquidatore, se disposto dal giudice;
  • interviene in fase di esecuzione del piano.

Dette funzioni sono state svolte finora (grazie alla possibilità concessa dalla stessa L. 3/2012) da professionisti (dotati dei requisiti per l’esercizio delle funzioni di curatore fallimentare), nominati dal giudice.

Il provvedimento del Ministero della Giustizia istituisce ora il Registro degli Organismi autorizzati alla gestione della crisi da sovraindebitamento e contiene l’elenco dei requisiti generali, di qualificazione professionale e di onorabilità che devono sussistere ai fini dell’iscrizione in detto registro.

Nel registro alcuni Organismi, vale a dire quelli costituiti nell’ambito di alcuni Enti pubblici (Comuni, Provincie, Città metropolitane, Regioni e istituzioni universitarie pubbliche), sono iscritti su domanda, mentre altri vengono iscritti di diritto, come quelli costituti presso le Camere di commercio e gli Ordini professionali degli avvocati, dei commercialisti e dei notai.

Ricevuto l’incarico dal debitore interessato, nell’ambito dell’Organismo sono nominati i cd. gestori della crisi, ossia i professionisti chiamati a gestire in concreto lo stato di sovraindebitamento e a svolgere l’incarico personalmente, in condizioni di indipendenza, muniti di idonei requisiti di qualificazione professionale.

Il Regolamento disciplina, altresì, i compensi ed i rimborsi spese dovuti dal debitore all’Organismo, i quali, in difetto di accordo, vengono determinati in base all’ammontare dell’attivo e del passivo oggetto della procedura, parametrati in relazione alle tariffe previste per il curatore fallimentare.

PERCHE’ E’ IMPORTANTE:

L’entrata in vigore del D.M. 202/2014 segna la tappa finale decisiva per la concreta attuazione della L. 3/2012, che ha introdotto nel nostro ordinamento un importantissimo strumento che consente di far fronte a situazioni dilaganti di debito in un’area non coperta dalle procedure concorsuali classiche.

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