Socio accomandante e delega bancaria

Shareholding word cloudLe esigenze operative delle società spesso si scontrano con le norme che ne disciplinano il funzionamento, in particolare con riferimento alle società di persone con conseguenti rischi per i soci. Un problema che si pone spesso nelle società in accomandita semplice è dato dall’attribuzione al socio accomandante di deleghe bancarie, che possono anche portare alla perdita del beneficio della responsabilità limitata che caratterizza proprio la figura del socio accomandante.

IL FATTO:

Nelle società in accomandita semplice accade spesso  che al socio accomandante vengano attribuita delle deleghe ad operare in banca. Ciò risponde ad un’esigenza operativa e di maggior efficienza della gestione della società, che però può porre problemi giuridici di una certa rilevanza per il socio accomandante

In base all’art. 2320 c.c., i soci accomandanti infatti non possono compiere atti di amministrazione, né trattare o concludere affari in nome della società, se non in forza di procura speciale per singoli affari. Il socio accomandante che viola questo precetto risponde solidalmente ed illimitatamente per tutte le obbligazioni sociali, ed è assoggettabile a fallimento, ex art. 147 legge fall.

Una lunga evoluzione giurisprudenziale sul punto ha portato ad un approccio restrittivo (cfr.: Cass. 6 giugno 2000, n. 7554; Cass. 28 luglio 1986, n. 4824; Cass. 15 dicembre 1982, n. 6906), secondo cui il socio accomandante non può, in linea di principio, compiere atti di amministrazione, a meno che non si tratti di atti di mero ordine od esecutivi (cfr. Cass. 17 marzo 1998, n. 2854). Tale divieto è derogabile per gli atti esterni solo in forza di procura speciale per i singoli affari (Cass. 28 luglio 1986, n. 4824).

In particolare, quanto alla delega bancaria, la giurisprudenza ha osservato (cfr. Cass. 17 marzo 1998, n. 2854) che è compatibile con l’orientamento sopra indicato la semplice “delega di cassa”, che è diretta per sua natura al compimento di atti esecutivi.

È stato invece ritenuto violato il divieto dell’art. 2320 c.c. quando al socio accomandante venga attribuita una procura o delega ad operare sul conto (cfr. anche Cass. 9 luglio 2014, n. 15600), che implichi anche un potere più o meno ampio di scelta. Spetta al socio accomandante dimostrare che l’attività bancaria delegata o quella concretamente posta in essere non si risolva in un atto gestorio vietato (Tribunale Padova 6 agosto 2013).

Da un punto di vista pratico, la violazione del divieto di ingerenza stabilito dall’art. 2320 c.c. è stato ravvisato in casi in cui il socio accomandante aveva emesso assegni bancari tratti sul conto della società all’ordine di terzi, apponendovi la propria firma sotto il nome della società e per conto della stessa, ovvero aveva ricevuto delega a compiere disgiuntamente qualsiasi operazione sul conto nonché al pieno utilizzo dell’affidamento concesso alla società.

PERCHE’ E’ IMPORTANTE:

Nella gestione ordinaria di una società in accomandita semplice è importante tenere in considerazione la diversa disciplina assegnata alla figura del socio accomandante e del socio accomandatario. Operazioni apparentemente neutre come l’attribuzione di una delega bancaria possono infatti portare a seri rischi giuridici per il socio accomandante, ed in particolare la perdita del beneficio della responsabilità limitata e l’assoggettamento al fallimento.

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