Salute e sicurezza sul lavoro: le modifiche al decreto.

Il  d.l. 146/2021, tra i vari ambiti di intervento, introduce importanti novità in materia di salute e sicurezza sul lavoro apportando modifiche al d.lgs. 81/2008 con l’obiettivo di intervenire con maggiore efficacia sulle imprese che non rispettano le misure di prevenzione o che utilizzano lavoratori in nero incentivando e semplificando l’attività di vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro e prevedendo un maggiore coordinamento dei soggetti competenti a presidiare il rispetto delle disposizioni per assicurare la prevenzione.

IL FATTO:

Il d.l. 146/2021, al Capo III rubricato “Rafforzamento della disciplina in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro“, prevede una serie di integrazioni e modifiche al d.lgs. 81/2008 in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

La novella, in particolare, incentiva e semplifica l’attività di vigilanza e dà indicazioni circa il necessario coordinamento dei soggetti tenuti a verificare il rispetto delle norme prevenzionistiche. Inoltre, prevede il rafforzamento del Sistema Informativo Nazionale per la Prevenzione nei luoghi di lavoro (SINP) e l’inasprimento della disciplina della sospensione dell’attività imprenditoriale in caso di gravi violazioni.

Riassumiamo qui di seguito le integrazioni e modifiche apportate agli articoli del d.lgs. 81/2008:

  • 8. “Sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro” (riformulato);
  • 13. “Vigilanza” (riformulato);
  • 14. “Provvedimenti degli organi di vigilanza per il contrasto del lavoro irregolare e per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori” (sostituito);
  • 51. “Organismi paritetici” (riformulato);
  • 99. “Notifica preliminare” (riformulato);
  • Allegato 1 (modificato).

Si ritiene opportuno soffermarsi, in particolare, sulle modifiche apportate all’art. 14 d.lgs. 81/2008 che – nella nuova versione – riconosce la possibilità all’Ispettorato nazionale del lavoro di adottare un provvedimento di sospensione “quando riscontra che almeno il 10 per cento dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro risulti occupato, al momento dell’accesso ispettivo, senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro nonché, a prescindere dal settore di intervento, in caso di gravi violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza del lavoro di cui all’Allegato I. Il provvedimento di sospensione è adottato in relazione alla parte dell’attività imprenditoriale interessata dalle violazioni o, alternativamente, dell’attività lavorativa prestata dai lavoratori interessati dalle violazioni di cui ai numeri 3 e 6 dell’Allegato I. Unitamente al provvedimento di sospensione l’Ispettorato nazionale del lavoro può imporre specifiche misure atte a far cessare il pericolo per la sicurezza o per la salute dei lavoratori durante il lavoro. Per tutto il periodo di sospensione è fatto divieto all’impresa di contrattare con la pubblica amministrazione.”

Si precisa, infine, che le ipotesi di violazioni previste dall’Allegato I non sono cambiate in maniera sostanziale: è stata prevista solo un’ulteriore ipotesi relativa all’“Omessa vigilanza in ordine alla rimozione o modifica dei dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo” in luogo della “Mancata notifica all’organo di vigilanza prima dell’inizio dei lavori che possono comportare il rischio di esposizione ad amianto”.

PERCHÉ È IMPORTANTE:

Le sopramenzionate modifiche non rilevano unicamente con riguardo alla normativa in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro, ma anche sotto un profilo di compliance al d.lgs. 231/2001.

Infatti, il rispetto delle prescrizioni dettate dal d.lgs. 81/2008 è un tassello fondamentale ed imprescindibile per considerare adeguato un modello di organizzazione, gestione e controllo.

Se da un lato, infatti, l’adozione del modello ex art. 30 d.lgs. 81/2008 costituisce una solida base per la predisposizione e successiva implementazione del modello ex d. lgs. 231/2001, dall’altra il modello 231 potrà considerarsi “adeguato ed efficacemente attuato” a condizione che sia corredato da procedure di organizzazione e gestione della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro in linea con l’articolo 30 del d.lgs. 81/2008.

L’anello di congiunzione tra la normativa in materia di salute e scurezza sul lavoro e la compliance al d.lgs 231/2001 si rinviene nell’art. 25-septies d.lgs. 231/2001, rubricato “Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro”.

Il mancato rispetto della normativa in materia di salute sicurezza, infatti, non solo comporta l’applicazione delle sanzioni previste dal d.lgs. 81/2008, ma espone la società al rischio di incorrere nella responsabilità ex d.lgs. 231/2001.

Al contrario, nel caso di infortunio rilevante ex art. 25-septies d.lgs. 81/2008, il rispetto della normativa in materia di salute e sicurezza del lavoro consente alla società che ha implementato il modello 231 di dimostrare che la commissione del reato non deriva da una propria “colpa di organizzazione”.

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