I sindaci possono denunciare al tribunale gli amministratori che commettono irregolarità di gestione.
E’ ammissibile il controllo da parte del giudice in merito all’attività degli amministratori anche delle società a responsabilità limitata in cui il collegio sindacale è obbligatorio per l’applicazione dell’art. art. 2477 c.c.
IL FATTO:
Nonostante pronunce contrarie della Corte Costituzionale e della Corte di Cassazione, il Tribunale di Bologna, con sentenza del 4 febbraio 2015, ha stabilito che i sindaci di una s.r.l. hanno il potere di denunciare al Tribunale le irregolarità poste in essere dagli amministratori nel corso della propria attività gestionale, applicando l’art. 2409 c.c. stabilito per le società per azioni.
La decisione – che riprende alcune recenti pronunce di altri giudici di merito – limita però tale potere al solo caso in cui il collegio sindacale debba essere nominato obbligatoriamente ai sensi dell’art. 2477 c.c., e cioè nelle s.r.l. considerate di grandi dimensioni.
Il collegio sindacale deve infatti essere nominato in una s.r.l. che:
PERCHE’ E’ IMPORTANTE:
La decisione ed è importante perché tutela l’interesse dei terzi a forme di controllo più efficaci nel caso di irregolarità gestionali in s.r.l., che per le loro grandi dimensioni possono portare a gravi danni ai creditori, ai dipendenti ed in genere la mercato.
Se questa interpretazione verrà confermata il collegio sindacale disporrà del potere di denunciare gli amministratori che commettono irregolarità al Tribunale, che potrà adottare provvedimenti molto incisivi quali ispezioni, convocazione dell’assemblea e nei casi più gravi anche la revoca degli stessi amministratori.
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