Anche nelle S.p.A., oltre che nelle S.r.l., il finanziamento del socio a favore della società rischia di essere postergato nella restituzione rispetto ai creditori della società; questo ha di recente affermato la Suprema Corte (sentenza del 7 luglio 2015, n. 14056).
IL FATTO:
Il dato normativo (art. 2467 c.c.) vuole regolare i fenomeni di sottocapitalizzazione nominale in società chiuse vale a dire, segnatamente quei fenomeni determinati dalla convenienza dei soci a ridurre l’esposizione al rischio d’impresa, ponendo i capitali a disposizione della società nella forma del finanziamento anziché in quella del conferimento in capitale. Difatti, come spesso accade nelle imprese di modeste dimensioni, con compagini sociali familiari o comunque ristrette, i soci decidono di finanziare la società per permettere alla stessa di continuare l’attività: tale ipotesi, come sostiene la Cassazione, può ben verificarsi anche nella società per azioni. La tipologia societaria non può, pertanto, essere di per sé ostativa all’applicazione dell’art. 2467 c.c., dovendosi verificare in concreto se una determinata società esprima un assetto dei rapporti sociali idoneo a giustificarne l’applicazione.
PERCHÉ È IMPORTANTE:
Il rischio connesso alla nuova interpretazione che si da ai finanziamenti dei soci, anche nelle S.p.A., è sicuramente molto alto. La prassi societaria conosce molto bene l’uso dei soci di finanziare la S.p.A. nei casi si difficoltà economica e finanziaria dell’ente. Pertanto, l’estensione della prescrizione in tema di S.r.l. anche alle S.p.A. può determinare gravi ripercussioni ai soci “imprenditori” della società per azioni. Difatti, ora, il socio di S.p.A. che vuole finanziare la propria società in un momento di crisi dovrà tenere in debito conto la possibilità che quel finanziamento non sia considerato più tale ma che sia, invece, riqualificato come conferimento imputato a capitale e, quindi, restituito solo a seguito dell’integrale soddisfacimento dell’intero ceto creditorio. Ebbene, il problema dell’applicabilità dell’art. 2467 c.c. alle società per azioni non può essere risolto con un riferimento ad astratti modelli di società. Occorre valutare in concreto la conformazione effettiva di ciascuna specifica compagine sociale, come dimostra del resto la disposizione dell’art. 2497 quinquies c.c., che esplicitamente estende l’applicabilità dell’art. 2467 c.c. ai finanziamenti effettuati in favore di qualsiasi tipo di società da parte di chi vi eserciti attività di direzione e coordinamento.
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