L’art. 1 co. 997 – 998 della Legge 205/2017 (c.d. legge di bilancio 2018) ha prorogato il regime per la rideterminazione del costo o valore d’acquisto dei terreni (agricoli o edificabili), originariamente previsto dall’art. 7 della L. 28.12.2001 n. 448.
La rivalutazione del costo dei terreni è subordinata al pagamento di un’imposta sostitutiva, sull’intero valore periziato, pari all’8%.
Si applica per i terreni posseduti all’1.1.2018 e l’opzione deve essere perfezionata entro il 30 giugno 2018, data entro la quale deve essere asseverata la perizia di stima e versata l’imposta sostitutiva (o la prima rata).
Secondo quanto chiarito dalla Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate 27.5.2015 n. 53, la circostanza che la perizia di stima venga asseverata in data successiva all’atto di compravendita del terreno oggetto di rivalutazione non determina la decadenza dall’agevolazione.
L’Agenzia si è quindi uniformata al consolidato orientamento della Corte di Cassazione (Cass. 28.11.2013 n. 26714, 14.5.2014 n. 10561 e 30.12.2011 n. 30729), considerando superate le precedenti diverse indicazioni fornite sul punto (circ. 22.4.2005 n. 16, § 2, 24.10.2011 n. 47, § 1.2 e 15.2.2013 n. 1, § 4.1).
Il Dipartimento Tax di Tonucci & Partners è disponibile per eventuali maggiori chiarimenti e approfondimenti.
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