Il Consiglio di Amministrazione può revocare le deleghe attribuite ad uno dei suoi componenti ma la giurisprudenza è divisa se sia necessaria anche una giusta causa e se, in mancanza, l’amministratore che subisce la revoca abbia diritto al risarcimento del danno.
IL FATTO:
Anche nelle società di piccole-medie dimensioni è sempre più frequente una strutturata articolazione dell’organo amministrativo, spesso rappresentato da un Consiglio di Amministrazione caratterizzato dall’attribuzione di deleghe specifiche (più meno ampie) ai suoi componenti.
Nelle società con una ristretta base di soci tale articolazione è spesso utilizzata per ripartire i poteri tra i singoli soci che normalmente rivestono anche il ruolo di amministratori, ovvero per dare spazio ai rappresentanti dei singoli rami della famiglia.
Le dinamiche personali o comunque interne alla società rendono tuttavia spesso necessario rivedere le attribuzioni delle deleghe, talvolta anche in contrasto con gli altri membri del Consiglio di Amministrazione e quindi con il possibile insorgere di recriminazioni reciproche e contenziosi.
È interessante allora rilevare che la giurisprudenza di merito (Tribunale Roma 22.01.2014, n. 1543; Tribunale Milano, sez. VIII, 26.10.2006, n. 11631) ha indicato in modo pressoché costante che, con riferimento all’ipotesi di revoca delle deleghe disposte dal consiglio di amministrazione a un suo membro, non può farsi applicazione analogica della norma di cui all’art. 2383, terzo comma, c.c. prevista per il caso di revoca ante tempus dell’amministratore da parte dell’assemblea: tali deleghe, infatti, non possono equipararsi né a un mandato né a una delega di tipo amministrativo, trattandosi perlopiù di autorizzazioni a esercitare quei poteri di cui l’amministratore è già stato investito; ne consegue che, a prescindere dalla sussistenza di una giusta causa, la revoca non comporta il sorgere del diritto al risarcimento del danno, poiché l’amministratore conserva, seppur attraverso un assetto organizzativo diverso, la facoltà di amministrare.
Di recente la Corte di Cassazione sembra peraltro aver adottato un orientamento diverso affermando che la revoca dei poteri conferiti ad uno degli amministratori deve essere assistita da “giusta causa”, anche in applicazione analogica dell’art. 2383, comma 3, c.c.; in caso contrario, non costituendo tale revoca un atto di organizzazione insindacabile, deve essere riconosciuto all’amministratore le cui deleghe sono state revocate, il diritto al risarcimento dei danni eventualmente patiti (Cass. Civ., sez. I, 15/04/2016, n. 7587)
PERCHE’ E’ IMPORTANTE:
Le dinamiche di una società portano talvolta a dover revocare deleghe attribuite a singoli membri del Consiglio di Amministrazione, anche in contrasto con la volontà di questi. In questa situazione, il rischio di contenzioso è alto, tenendo conto che manca ad oggi un orientamento chiaro e univoco della giurisprudenza sulla necessità di una giusta causa e sul conseguente possibile diritto dell’amministratore che ha subito la revoca ad ottenere un risarcimento dei danni.
No Comments