La Corte di Cassazione, con la sentenza 21.8.2018 n. 38684, attua un radicale cambiamento ammettendo il patteggiamento nelle ipotesi di omesso versamento di ritenute certificate, IVA e indebita compensazione (artt. 10-bis, 10-ter e 10-quater co. 1 del DLgs. 74/2000). Ciò diversamente da quanto statuito pochi mesi prima con la sentenza n. 5448/2018 della stessa Terza Sezione della Cassazione Penale.
IL FATTO
Ora la Cassazione precisa che la previsione normativa che subordina l’applicazione della pena su richiesta delle parti ex art. 444 c.p.p. al pagamento del debito tributario (art. 13-bis co. 2 del DLgs. 74/2000) non si applica alle fattispecie di omesso versamento, dal momento che, per esse, l’eventuale pagamento nei termini previsti vale come causa di non punibilità.
Altrimenti – come precisano i giudici di legittimità – si configurerebbe una insanabile contraddizione interna al sistema.
La coesistenza degli artt. 13 e 13-bis del DLgs. 74/2000 deve essere interpretata nel senso che, rappresentando il pagamento del debito tributario entro la dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, causa di non punibilità dei reati di cui agli artt. 10-bis, 10-ter e 10-quater co. 1 del DLgs. 74/2000, lo stesso non può logicamente, al contempo, per queste stesse ipotesi, costituire presupposto di legittimità del patteggiamento, perché questo non potrebbe riguardare reati non più punibili.
In breve, per la Cassazione la coesistenza delle diverse disposizioni (art. 13, comma 1, ed art. 13bis, coma 1 e 2), non può che stare a significare che:
– l’integrale pagamento del debito tributario è solo la condizione di assoluzione per non punibilità
– invece l’integrale pagamento del debito tributario non può, allo stesso tempo, essere anche condizione per applicare una pena patteggiata. Quindi l’imputato può accedere al rito speciale anche con nessun pagamento (oppure con un pagamento solo parziale).
La Corte ha di fatti altresì statuito che non serve l’integrale pagamento dei debiti tributari per poter accedere al rito penale speciale del patteggiamento di cui all’art. 444. c.p.p.. Ciò neppure considerando le riforme introdotte dall’art. 12, comma 1, D.Lgs. n. 158/2015.
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