La Camera dei Deputati ha approvato in via definitiva il testo unificato delle proposte di legge: “Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie”.
IL FATTO:
La Camera dei Deputati ha approvato in via definitiva il testo unificato delle proposte di legge recanti, tra l’altro, disposizioni in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie.
Tra le modifiche più interessanti segnaliamo:
- viene introdotto l’art. 590 sexies c.p. (“Responsabilità colposa per morte o lesioni personali in ambito sanitario”), in forza del quale se i fatti di cui agli artt.589 (omicidio colposo) e 590 (lesioni personali colpose) c.p. sono commessi nell’esercizio della professione sanitaria, si applicano le pene ivi previste;
- tuttavia, qualora l’evento si sia verificato a causa di imperizia, la punibilità è esclusa quando siano rispettate le raccomandazioni previste nelle linee guida (elaborate da enti e istituzioni pubblici e privati, nonché dalle società scientifiche e dalle associazioni tecnico-scientifiche delle professioni sanitarie iscritte in apposito elenco istituito e regolamentato con decreto del Ministero della Salute). In mancanza delle suddette raccomandazioni, gli esercenti le professioni sanitarie dovranno attenersi alle buone pratiche clinico-assistenziali;
- la struttura sanitaria pubblica o privata che si avvalga dell’opera di esercenti la professione sanitaria (anche se scelti dal paziente e non dipendenti dalla struttura stessa) risponde in sede civile ai sensi degli artt.1218 e 1228 c.c. (responsabilità contrattuale) delle condotte dolose o colpose. La stessa disposizione si applica anche alle prestazioni sanitarie svolte in regime di libera professione intramuraria ovvero nell’ambito di attività di sperimentazione e ricerca analitica, ovvero in regime di convenzione con il SSN, nonché attraverso la telemedicina;
- l’esercente la professione sanitaria (che svolge la propria attività nell’ambito di una struttura sanitaria pubblica o privata, in rapporto convenzionale con il Servizio Sanitario Nazionale o in regime di libera professione intramuraria) risponde invece del proprio operato ai sensi dell’art.2043 c.c. (responsabilità extracontrattuale), salvo che abbia agito nell’adempimento di obbligazione contrattuale assunta con il paziente;
- ai fini della risarcibilità del danno, si dovranno applicare le tabelle del codice delle assicurazioni private;
- chi intenderà esercitare in giudizio un’azione di risarcimento danno da responsabilità medica e sanitaria dovrà proporre preliminarmente ricorso ex art.696 bis c.p.c. (Consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite) quale condizione di procedibilità della domanda;
- la partecipazione al procedimento di consulenza tecnica preventiva ex art.696 bis c.p.c., è obbligatoria per tutte le parti, comprese le imprese di assicurazione, che hanno l’obbligo di formulare l’offerta di risarcimento del danno ovvero comunicare i motivi per cui ritengono di non formularla. Laddove la compagnia non abbia formulato l’offerta e venga emessa sentenza positiva per il danneggiato, il Giudice trasmette copia della sentenza all’IVASS per gli adempimenti di propria competenza. In caso di mancata partecipazione, il Giudice condanna le parti che non hanno partecipato al pagamento delle spese di lite e di consulenza, indipendentemente dall’esito del giudizio, oltre che a una pena pecuniaria, determinata equitativamente, in favore della parte che è comparsa in conciliazione;
- rimane salva la possibilità di esperire – in alternativa al procedimento di consulenza tecnica preventiva ex art. 696 bis c.p.c. – il procedimento di mediazione ex art.5 D.Lgs.28/10;
- il danneggiato avrà azione diretta nei confronti della compagnia di assicurazione, entro i limiti delle somme per le quali è stato stipulato il contratto di assicurazione;
- viene istituito un Fondo di garanzia per i soggetti danneggiati da responsabilità sanitaria;
- viene previsto un collegio peritale (costituito da un medico legale e da uno o più specialisti nella materia oggetto del procedimento) per l’espletamento delle consulenze tecniche nell’ambito dei giudizi civili e penali. I CTU dovranno, altresì, essere in possesso di adeguate e comprovate competenze nell’ambito della conciliazione. L’incarico viene conferito al collegio e, nella determinazione del compenso, non si applica la maggiorazione del 40% per ciascuno degli altri componenti del collegio.
PERCHE’ E’ IMPORTANTE:
La normativa in esame suscita alcune perplessità, la prima di tutte è la previsione di una responsabilità di natura extracontrattuale a carico dell’esercente la professione sanitaria (che svolge attività presso una struttura sanitaria pubblica o privata o in rapporto convenzionale con il SSN). Ciò implica, infatti, la riduzione dei termini prescrizionali a cinque anni (mentre la giurisprudenza riteneva in precedenza la responsabilità di natura contrattuale, con conseguente termine prescrizionale di dieci anni), nonché lo spostamento in capo al paziente dell’onere della prova (che prima gravava invece a carico del medico). Mentre la nuova disciplina salvaguarda la responsabilità contrattuale della struttura sanitaria. Si pongono quindi evidenti profili di possibile illegittimità costituzionale che vedono contrapposti interessi primari, quali il diritto alla salute dei cittadini e di ricevere cure appropriate e, allo stesso tempo, quello dei medici a poter esercitare senza strumentalizzazioni l’arte e la professione medica nel migliore dei modi a tutela del paziente, volendo scongiurare l’affermarsi sempre più diffuso della c.d. medicina difensiva che non è nell’interesse dei pazienti e della comunità nel suo complesso.
No Comments