Recesso del committente dall’appalto e mancato guadagno dell’appaltatore

La sentenza n. 15304 del 17 luglio 2020 ha offerto alla Corte di Cassazione l’occasione per occuparsi della norma di cui all’art. 1671 c.c. in merito al diritto del committente di recedere dal contratto di appalto e al conseguente obbligo di tenere indenne l’appaltatore delle spese e dei lavori eseguiti, nonché del mancato guadagno. In particolare, ha precisato il riparto dell’onere della prova relativo al mancato guadagno dell’appaltatore, affermando che è quest’ultimo ad essere tenuto a dimostrare qual è l’utile netto che avrebbe potuto conseguire dal contratto.

IL FATTO

La Corte di Cassazione, con la sentenza 15304 del 17 luglio 2020, ha statuito in merito al ricorso proposto da una società, parte committente in un contratto di appalto, la quale lamentava la violazione, da parte della Corte territoriale, della norma di cui all’art. 1671 c.c.. Tale articolo consente al committente di recedere dal contratto di appalto, senza menzionare la necessità di gravi motivi o il rispetto di termini di preavviso, e ciò anche se l’esecuzione dell’opera è iniziata, tuttavia il committente che recede deve tenere indenne l’appaltatore delle spese sostenute, dei lavori eseguiti e del mancato guadagno.

Nel caso di specie, la committente aveva esercitato il proprio diritto di recesso dal contratto e l’impresa appaltante aveva provveduto ad agire in giudizio per chiedere la condanna della controparte al risarcimento del danno, domanda che in primo grado veniva rigettata. La pronuncia veniva riformata in appello con il riconoscimento, da parte della Corte territoriale, dell’indennizzo che la committente veniva condannata a pagare a favore dell’appaltatore. La Corte di appello riconosceva l’indennizzo ex art. 1671 c.c. relativamente al lucro cessante, sull’assunto per cui la parte che subisce l’interruzione del contratto e viene, di conseguenza, privata del guadagno che con tale contratto avrebbe conseguito, ha diritto al risarcimento del danno, salvo che l’altra parte provi il c.d. “aliunde perceptum”, cioè che non è stato impedito alla controparte di realizzare un guadagno sostitutivo mediante la stipula di altri contratti. Veniva invece rigettata la domanda di rimborso delle spese che l’appaltatore asseriva di avere sostenuto, non avendo portato prova degli esborsi.

La Corte di Cassazione viene adita sulla questione con ricorso della committente la quale lamenta la violazione, da parte del Giudice di secondo grado, delle norme relative al riparto dell’onere probatorio in relazione all’affermazione secondo cui era onere della committente (parte convenuta) dimostrare l’aliunde perceptum dell’impresa appaltante. La Suprema Corte accoglie tale motivo di ricorso deducendo l’errata argomentazione posta dalla Corte di Appello la quale ha ritenuto esistente il pregiudizio subito dall’appaltatore sul presupposto della mancata allegazione, da parte della committente, dell’aliunde perceptum. La Corte di legittimità, non condividendo tale ricostruzione, ha affermato che in caso di recesso del committente dal contratto di appalto ex art 1671 c.c., spetta all’appaltatore che chiede di essere indennizzato del pregiudizio subito l’onere di dimostrare l’utile netto conseguibile – utile costituito dalla differenza tra il prezzo dell’appalto e i costi delle opere -, salva la possibilità per l’altra parte di dimostrare l’aliunde perceptum. L’onere probatorio del mancato guadagno grava però sull’appaltatore.

La Corte d’Appello invece ha errato in quanto riteneva che la mancata prova dell’aliunde perceptum, da parte del committente avesse permesso di dimostrare il pregiudizio subito dall’appaltatore a causa dello scioglimento del vincolo contrattuale.

PERCHÈ È IMPORTANTE

Con la pronuncia in commento si sottolinea la ripartizione dell’onere probatorio in materia di recesso del committente dall’appalto e di richiesta di risarcimento del danno per mancato guadagno dell’appaltatore che si vede privato del vincolo contrattuale. L’ordinamento riconosce all’appaltatore la possibilità di chiedere un indennizzo a causa del mancato guadagno che quel contratto gli avrebbe portato, ma fa ricadere su tale parte che avanza la richiesta l’onere di provare l’utile netto che avrebbe potuto conseguire dal contratto, salva la possibilità per il committente receduto di dimostrare che l’appaltatore ha ottenuto un guadagno sostitutivo, mediante la stipula di un altro contratto (c.d. aliunde perceptum). La mancanza della dimostrazione dell’aliunde perceptum non può però provare il pregiudizio subito dall’appaltatore, sollevandolo dall’onere che ricade su di lui.

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