Pubblicità comparativa: quando è illecita?

Sales PricesCon la sentenza dell’8 febbraio 2017, relativa alla causa C-562/15 Carrefour Hypermarchés SAS Vs. ITM Alimentaire International SASU, la Corte di Giustizia dell’Unione Europea è intervenuta nuovamente in materia di pratiche commerciali ingannevoli, con particolare riferimento d un’ipotesi di pubblicità comparativa ai sensi della Direttiva CE 2006/114.

IL FATTO:

La questione che ha condotto alla sentenza in esame ha avuto origine in Francia, dalla controversia nata tra due società concorrenti operanti nel settore della grande distribuzione a causa della campagna pubblicitaria intitolata «garantie prix le plus bas Carrefour (garanzia del prezzo più basso Carrefour)» lanciata dal colosso francese nel 2012, che si basava sul raffronto dei prezzi di 500 prodotti di grandi marche applicati presso i negozi con insegna Carrefour e presso negozi d’insegne concorrenti (fra cui i negozi Intermarché), offrendo al consumatore il rimborso del doppio della differenza di prezzo se avesse rinvenuto altrove un prezzo più basso.

Nello specifico, aveva destato le ire del diretto concorrente il fatto che, a partire dal secondo spot televisivo, i negozi Intermarché selezionati per il confronto fossero tutti supermercati, mentre i negozi Carrefour erano tutti ipermercati, informazione che si poteva dedurre unicamente (i) dall’inserimento, nella pagina iniziale del sito Internet della Carrefour, di una dicitura in piccoli caratteri con cui si faceva riferimento che l’offerta si riferiva solo alle insegne del gruppo classificabili come ipermercati; (ii) negli spot televisivi, dall’inserimento sotto il nome Intermarché, in caratteri più piccoli, della dicitura “Super”.

Sulla vicenda si era già espresso nel 2014 il Tribunale di Commerciale di Parigi, il quale aveva ha condannato Carrefour a versare all’attrice un importo pari ad Euro 800.000,00 a titolo di risarcimento dei danni subiti, accogliendo tutte le domande finalizzate al divieto della diffusione della campagna pubblicitaria in questione e disponendo la pubblicazione della sentenza. Carrefour aveva quindi proposto appello avverso la summenzionata sentenza, e, ritenuto indispensabile per la risoluzione della controversia l’intervento dei giudici comunitari, aveva sollevato questione pregiudiziale di interpretazione relativamente all’art. 4, lettere a) e c) della Direttiva CE 2006/114.

Interpellata sulla questione, la Corte europea ha innanzitutto stabilito che una pubblicità che pone a confronto i prezzi di prodotti venduti in negozi diversi quanto a dimensioni o tipologia non sarebbe di per sé illecita ai sensi dell’articolo 4 della direttiva citata. Proseguendo nel proprio ragionamento, tuttavia, la Corte sottolinea come nel caso di specie Carrefour e Intermarché appartengano ad insegne ciascuna delle quali possiede una gamma di negozi diversi quanto a dimensioni e tipologia e pertanto la scelta di Carrefour di confrontare i prezzi applicati nei negozi della sua insegna di dimensioni o tipologia superiori con quelli rilevati in negozi delle insegne concorrenti di dimensioni o tipologia inferiori risulti effettivamente in grado di “falsare l’obiettività del confronto”, qualora a tale caratteristica del confronto non venisse dato rilievo nel corso della pubblicità.

Considerato infatti che “i prezzi dei beni di consumo corrente possono subire variazioni in funzione della tipologia e delle dimensioni del negozio”, siffatta condotta ben potrebbe “alterare artificiosamente la differenza fra i prezzi dell’operatore pubblicitario e il concorrente in funzione della selezione dei negozi oggetto di confronto”.

Ma i giudici non si fermano qui, e stabiliscono inoltre che le modalità di confronto dei prezzi utilizzate da Carrefour sono idonee “ad indurre in errore il consumatore medio”, poiché, qualora il consumatore non venisse informato del fatto che il raffronto è stato effettuato tra i prezzi applicati in negozi di dimensioni e tipologia differenti, potrebbero ingenerare in quest’ultimo l’impressione che potrà beneficiare delle differenze di prezzo vantate nella pubblicità acquistando i prodotti reclamizzati in tutti i negozi dell’operatore pubblicitario.

La Corte fa poi presente che, costituendo l’informazione relativa alle modalità del raffronto dei prezzi un’informazione rilevante ai sensi dell’art. 7, paragrafi 1 e 2 della Direttiva CE 2005/29, essa non solo avrebbe dovuto essere fornita al consumatore in modo chiaro, ma sarebbe dovuta comparire nel messaggio pubblicitario stesso.

I giudici comunitari lasciano infine la parola alla Corte d’Appello di Parigi, alla quale spetterà verificare nel concreto la liceità della campagna pubblicitaria oggetto di controversia, alla luce dei criteri interpretativi forniti nella sentenza in esame.

PERCHÉ È IMPORTANTE:

Si tratta di un provvedimento rilevante per l’individuazione dei limiti della liceità della pubblicità comparativa alla luce delle direttive CE 2006/114 e CE 2005/29, che ha il pregio di offrire una maggiore chiarezza interpretativa, garantendo ai soggetti interessati un utile spunto per rendere sempre più effettiva la tutela prevista dalle disposizioni comunitarie in materia pratiche commerciali sleali.

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