Il discusso istituto dell’improcedibilità per superamento dei termini di trattazione dei giudizi di appello o di cassazione ha inciso significativamente sulla questione della sorte dei beni sequestrati o confiscati nel corso del giudizio di primo grado o comunque dei giudizi di merito.
Nell’ambito della Riforma Cartabia è stato introdotto l’art. 578 ter c.p.p., con l’intento di evitare la dispersione anche di beni suscettibili di confisca obbligatoria, in tale caso di improcedibilità. La soluzione normativa, tuttavia, non sembra appagante. La confisca, infatti, nella maggior parte dei casi, presuppone una condanna in senso formale o sostanziale, mentre la pronuncia di improcedibilità ha natura meramente processuale e preclude ogni accertamento sul reato e sulla sua attribuibilità all’impugnante.