Prospetti informativi: nuovi standard tecnici dell’ESMA per agevolare l’accesso delle società ai mercati finanziari.

IN BREVE:

La European Market Securities Regulation (“ESMA”), su mandato della Commissione Europea del 28 febbraio 2017, ha elaborato le norme tecniche di regolamentazione (cc.dd. standard tecnici) per l’attuazione del Regolamento UE 2017/1129, in vigore dal 21 luglio 2019, che disciplina la redazione dei prospetti informativi per l’ammissione di titoli alle negoziazioni su Mercati regolamentati e le offerte al pubblico.

Una tappa importante verso il processo di armonizzazione e razionalizzazione dei prospetti volto a costruire l’Unione dei Mercati di capitale.

IL FATTO:

Gli standard tecnici dell’ESMA intervengono principalmente sulle seguenti aree: (i) formato e contenuto del prospetto; (ii) formato e contenuto del “Prospetto UE della crescita”, che si rivolge essenzialmente alle PMI; e (iii) attività di controllo ed approvazione del prospetto.

Una volta recepiti dalla stessa Commissione Europea, gli standard tecnici formeranno la base per gli atti delegati integrativi della regolamentazione sul prospetto.

Sul formato e contenuto del prospetto.

L’ESMA introduce una serie di modifiche volte a ridurre oneri e costi per le emittenti che redigono un prospetto (ad esempio, eliminando la relazione dei revisori sulle previsioni sugli utili) ed a razionalizzare l’informativa ivi contenuta al fine di rendere più accessibile il prospetto informativo (che di solito è composto da centinaia di pagine) agli investitori.

La novità più interessante è rappresentata dalla disciplina della nota di sintesi che dovrà essere di sette pagine, a fronte della lunghezza attuale non superiore al 7% del prospetto o 15 pagine quale dei due sia maggiore. L’ESMA interviene altresì sui fattori di rischio limitando la relativa informativa ai soli rischi concreti, specifici e rilevanti per l’investimento.

Inoltre, l’ESMA ha stabilito un set informativo minimo per le diverse categorie di emittenti e strumenti finanziari, assicurando comunque la possibilità di inserire informazioni ulteriori a discrezione dell’emittente, assecondando così l’impulso verso una maggiore flessibilità per le emittenti nella scelta delle informazioni da inserire nei prospetti.

Sul formato e contenuto del “Prospetto UE della crescita”.

Al fine di ridurre la lunghezza e la complessità del contenuto del prospetto, ESMA (i) individua i requisiti informativi minimi, il loro ordine di presentazione e il formato e contenuto della nota di sintesi specifica; (ii) cerca di calibrare la quantità di informazioni richieste in base alla dimensione degli emittenti e alla complessità delle loro operazioni; (iii) propone una lista di informazioni più sintetiche e specifiche per il documento di registrazione e per la nota informativa sui titoli, siano esse azioni o obbligazioni.

Sull’attività di controllo ed approvazione del prospetto.

ESMA propone di adottare criteri standard volti ad eliminare le differenze tra le varie procedure di controllo e approvazione del prospetto, adottate dalle Autorità competenti degli Stati membri.

Le Autorità nazionali degli Stati membri manterranno però un certo grado di flessibilità, per verificare la completezza, comprensibilità e coerenza del prospetto necessaria a garantire la protezione degli investitori.

PERCHE’ E’ IMPORTANTE:

Il prospetto informativo è un documento obbligatorio per legge che le società emittenti devono redigere e pubblicare per la negoziazione di strumenti finanziari sul Mercato. Sulla base delle informazioni contenute nel prospetto gli investitori decidono se investire o meno.

Gli standard tecnici elaborati dall’ESMA per l’attuazione del Regolamento UE 2017/1129 perseguono l’obiettivo di:

  • agevolare l’accesso delle società ai Mercati finanziari, mediante la riduzione degli oneri e costi per la redazione del prospetto e la semplificazione delle procedure amministrative per la relativa autorizzazione alla pubblicazione;
  • incrementare il livello di protezione degli investitori, richiedendo che il prospetto fornisca una informativa sintetica, chiara specifica, completa ed uguale in tutti gli Stati membri, al fine di consentire all’investitore una migliore valutazione delle informazioni contenute nel prospetto informativo ed il corretto apprezzamento dell’investimento nel suo complesso.                                                                                                                                                                                                            L’intervento dell’ESMA costituisce, dunque, una tappa importante verso quel processo di armonizzazione e razionalizzazione dei prospetti volto a costruire l’Unione dei Mercati di capitale. 

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