L’articolo 1, comma 266, della legge 178/20 in vigore dal 1° gennaio 2021 (di seguito, la “Legge di Bilancio”), ha novellato l’articolo 6 del decreto 23/30 (di seguito, il “Decreto Liquidità”), prevedendo che gli obblighi di riduzione del capitale e di scioglimento per perdite rilevanti non trovano applicazione per le “perdite emerse nell’esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2020”.
IL FATTO:
In particolare, l’attuale testo dell’articolo 6 Decreto Liquidità stabilisce che: “per le perdite emerse nell’esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2020 non si applicano gli articoli 2446, secondo e terzo comma, 2447, 2482-bis, quarto, quinto e sesto comma, e 2482-ter del Codice civile e non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli articoli 2484, primo comma, numero 4, e 2545-duodecies del codice civile. Il termine entro il quale la perdita deve risultare diminuita a meno di un terzo stabilito dagli articoli 2446, secondo comma, e 2482-bis, quarto comma, del Codice civile, è posticipato al quinto esercizio successivo; l’assemblea che approva il bilancio di tale esercizio deve ridurre il capitale in proporzione delle perdite accertate”.
Tale nuova formulazione consente dunque alle società, in presenza di perdite emerse nell’esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2020, di posticipare l’adozione delle misure di riduzione del capitale e ricapitalizzazione fino al quinto esercizio successivo.
Al riguardo, la commissione Società del Consiglio Notarile di Milano (di seguito, la “Commissione”), con la massima n. 196 del 23 febbraio 2021, è intervenuta a chiarire i dubbi interpretativi circa il significato da attribuire all’espressione “perdite emerse nell’esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2020”, affermando che per “perdite emerse nell’esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2020” debbano intendersi “tutte quelle perdite risultanti dal bilancio di esercizio o da una situazione patrimoniale infrannuale riferite a esercizi o frazioni di esercizi in corso alla data del 31 dicembre 2020, a prescindere da quale sia l’esercizio in cui le perdite si siano prodotte.”.
La sospensione degli obblighi stabiliti ex artt. 2446 e 2482 bis c.c. e artt. 2447 e 2482 – ter c.c. è dunque da intendersi applicabile a tutte le perdite risultanti dal bilancio al 31 dicembre 2020 e non solo a quelle prodottesi tra l’entrata in vigore del Decreto Liquidità e il 31 dicembre 2020.
Ne deriva che l’assemblea dei soci potrà rinviare fino alla chiusura del quinto esercizio successivo l’adozione degli opportuni provvedimenti e si dovranno ritenere legittime, sempre fino al quinto esercizio successivo, tutte le deliberazioni di aumento di capitale a pagamento che non siano precedute dalla riduzione del capitale sociale, anche qualora ad esito dell’aumento di capitale il patrimonio netto della società continui ad essere inferiore ai due terzi del capitale sociale o inferiore al minimo legale.
PERCHÉ È IMPORTANTE:
L’articolo 1, comma 266, della Legge di Bilancio – interpretato alla luce della massima n. 196 – è intervenuto modificando la disciplina speciale sulla sospensione degli obblighi di riduzione del capitale e di scioglimento prevista dal Decreto Liquidità con il chiaro obiettivo di aiutare le società di capitali e i loro soci a mantenere invariata l’organizzazione e la posizione dell’impresa sul mercato, evitando così nel breve periodo operazioni di ricapitalizzazione, di riorganizzazione o di riduzione del capitale che – considerato l’attuale momento socio economico – potrebbero risultare eccessivamente gravose.