Proprietario incolpevole ed obbligo di bonifica

water-441205_1280Al proprietario incolpevole non possono essere imposti interventi di bonifica ambientale a cui deve provvedere il responsabile dell’inquinamento ed in subordine l’amministrazione.

Il TAR per la Basilicata con la Sentenza n. 582 del 2015, nell’accogliere il ricorso promosso da un’impresa proprietaria incolpevole di una porzione di sito inquinata da altro soggetto ed in epoca risalente nel tempo, ha annullato i decreti del Ministero dell’Ambiente oggetto di impugnazione che avevano alla stessa prescritto obblighi di intervento di bonifica ambientale.

La normativa nazionale ed europea rilevante e l’interpretazione di essa resa dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato e dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea, infatti, prevedono che detti obblighi di intervento possano essere richiesti esclusivamente al responsabile dell’inquinamento ed, in subordine, all’Amministrazione competente in applicazione del principio di derivazione comunitaria “chi inquina paga”.

IL FATTO:

E’ stato fornito supporto ad un’impresa proprietaria di uno stabilimento insistente su di un SIN (Sito di interesse nazionale) in località “Tito Scalo” in Basilicata, così perimetrato dal Ministero dell’Ambiente a seguito di un fenomeno di inquinamento ambientale risalente agli anni ’70.

Il Ministero aveva nel tempo richiesto all’impresa interventi sempre più onerosi comportanti in sostanza obblighi di bonifica, ai quali la stessa non poteva essere legittimamente tenuta ad adempiere.

Detti provvedimenti sono stati oggetto di impugnazione dinnanzi al TAR per la Basilicata sulla scorta – tra le altre – della motivazione della mancanza di una previsione da parte della normativa nazionale di riferimento (i.e. d.lgs. n. 152/2006, c.d. T.U. Ambiente) che giustificasse l’imposizione dei pesanti oneri di bonifica in capo al proprietario incolpevole.

Peraltro, come rimarcato dallo stesso TAR nella Sentenza in commento e sottolineato nell’ambito della difesa in giudizio, l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato con l’Ordinanza n. 21 del 25 settembre 2013 aveva rimesso alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea la valutazione sul se una normativa interna siffatta (cioè che non prevedesse la possibilità di imposizione di oneri di bonifica in capo al proprietario incolpevole) contrastasse con i principi e le prescrizioni europee in materia ambientale e soprattutto con il principio “chi inquina paga”.

La Corte di Giustizia dell’Unione Europea, con la Sentenza del 4 marzo 2015 (causa n. 534 del 2013) ha precisato che la normativa comunitaria non osta ad una normativa nazionale, come quella italiana, ai sensi della quale, nel caso in cui sia impossibile individuare il responsabile dell’inquinamento o ottenere da quest’ultimo le misure di riparazione non è consentito all’Amministrazione competente imporre l’esecuzione delle misure di prevenzione e di riparazione al proprietario del sito inquinato, non responsabile della contaminazione, proprio in applicazione del principio “chi inquina paga”.

Sulla scorta delle succitate importanti decisioni, il TAR per la Basilicata ha quindi annullato i provvedimenti ministeriali aventi ad oggetto richieste di interventi di bonifica in capo alla nostra assistita, proprietaria incolpevole di una porzione del sito illo tempore inquinato.

PERCHÉ È IMPORTANTE:

La decisione assunta dal TAR per la Basilicata costituisce una delle prime applicazioni delle decisioni dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato e della Corte di Giustizia dell’Unione Europea nell’ambito dei numerosi giudizi pendenti in materia di bonifica ambientale illegittimamente richiesta al proprietario incolpevole.

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