Professionisti: in società solo attraverso la Stp

Customer care conceptCon la nota n. 415099 del 23 dicembre 2016, il Ministero dello Sviluppo economico interviene a fare chiarezza circa la possibilità di svolgere attività professionali in forma societaria, sancendo che, a tal fine, i professionisti iscritti a Ordini o Albi professionali possono fare ricorso esclusivamente alla Società tra professionisti (Stp), disciplinata dall’art. 10 della legge 183/2011.  

IL FATTO:

La nota n. 415099 è stata emanata dal Ministero dello Sviluppo economico, in risposta a una richiesta di parere formulata dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura – Ufficio registro delle imprese di Trento. Si riferisce, in particolare, agli odontoiatri, ma, quanto in essa chiarito, può essere esteso a tutte le professioni cd. ordinistiche: quelle professioni, cioè, che prevedono l’iscrizione a un determinato Ordine o Albo professionale.

Il Mise, nel provvedimento in esame, sancisce che “la società tra professionisti costituisce, allo stato attuale, l’unico contesto nel cui ambito è possibile l’esercizio di attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico secondo i modelli societari regolati dai titoli V e VI del libro V del codice civile“. Questo perché solo la struttura della Società tra professionisti consente di bilanciare i diversi interessi in gioco, quali la tutela dell’affidamento del cliente e l’interesse all’efficienza e allo sviluppo della concorrenza.

Tra i caratteri rilevanti della Società tra professionisti, infatti, si ha che: l’attività professionale può essere svolta solo dai soci professionisti, che, necessariamente, devono essere iscritti ad Albi o Ordini professionali; vi deve essere una prevalenza dei soci professionisti nella gestione societaria; vi è l’obbligo di una polizza assicurativa per la copertura dei rischi per i danni causati dai singoli professionisti ai clienti.

Solamente in due casi specifici, i professionisti possono dare vita a una società, di persone o di capitali, “ordinaria”, cioè non organizzata in forma di Stp.

Innanzitutto quando la società è “di mezzi”, ossia esclusivamente preordinata a fornire strumenti e materiali necessari per lo svolgimento dell’attività protetta. In tale caso, la società rimane soggetto chiaramente distinto e autonomo rispetto ai professionisti. Il professionista è, e rimane, l’unico soggetto che entra in contatto con il cliente e che gli fornisce la prestazione, avvalendosi degli strumenti messi a disposizione dalla società.

La seconda ipotesi si verifica quando la società è preordinata ad offrire un prodotto diverso e più complesso rispetto all’opera dei singoli professionisti che vi operano e che offrono la prestazione professionale protetta (per esempio, l’esercizio di una clinica rispetto alle prestazioni di un medico).

Ciò che rileva è che, in nessuno dei due casi sopra esposti, viene compromesso il carattere personale che, necessariamente, caratterizza la prestazione professionale, né, in definitiva, il prestigio stesso che la professione protetta deve avere per meritare la fiducia del pubblico.

Il provvedimento ministeriale precisa, inoltre, e ciò non è di poco conto, che la Stp non rappresenta un nuovo tipo di società ma, al contrario, qualunque tipologia societaria può essere organizzata e conformata come Società tra professionisti. A seconda della struttura di base, verrà applicata la specifica disciplina prevista dal Codice civile.

PERCHÉ È IMPORTANTE:

La nota esaminata appare particolarmente interessante poiché, con la stessa, il Ministero dello Sviluppo economico sancisce che i professionisti iscritti in Albi o appartenenti ad Ordini, se vogliono svolgere la propria attività in forma societaria, non possono fare ricorso alle classiche strutture societarie ordinarie, ma devono fare ricorso alla Stp (le uniche alternative sono l’associazione professionale o lo studio associato).

Solo la Società tra professionisti, infatti, è in grado di fornire “puntuali parametri volti ad equilibrare e contemperare i contrastanti interessi (l’interesse all’efficienza e allo sviluppo della concorrenza e l’interesse a tutelare l’affidamento del cliente) che nella fattispecie si confrontano. Parametri che verrebbero completamente a mancare ove si ammettesse la possibilità di svolgere le medesime attività “protette” nella forma di generiche società commerciali“.

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