La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 1082 del 20 gennaio 2020, ha riconosciuto il diritto ad ottenere il risarcimento del danno al consumatore, acquirente di un bene risultato poi difettoso e per il quale non era possibile la sostituzione in quanto eccessivamente onerosa per il venditore. Nonostante il diritto al risarcimento del danno non sia previsto dal codice del consumo tra i rimedi concessi al consumatore in caso di difetto di conformità del bene, la Corte ha sottolineato come lo stesso codice del consumo fa salva l’applicazione, a favore del consumatore, di altri diritti riconosciuti dall’ordinamento, tra i quali figura quello al risarcimento del danno.
IL FATTO
La sentenza in esame trae origine dalla seguente vicenda: un soggetto, consumatore, conveniva in giudizio la società che gli aveva venduto un bene poi risultato difettoso, chiedendo la condanna del convenuto all’eliminazione dei vizi, già riscontrati in sede di accertamento tecnico preventivo, e, in via subordinata, il risarcimento dei danni subiti consistenti nelle spese sostenute dall’attore per il ripristino del bene. La domanda principale veniva rigettata dal Tribunale, in quanto la eliminazione dei vizi veniva giudicata troppo onerosa per il venditore; il Giudice del primo grado accoglieva invece la domanda subordinata di risarcimento del danno. Il convenuto soccombente proponeva appello avverso la decisione e la Corte di Appello accoglieva il gravame. La vicenda veniva quindi portata alla decisione della Corte di Cassazione con ricorso del consumatore, vittorioso in primo grado ma soccombente in appello. Il ricorrente censurava la decisione della Corte di Appello in quanto, riconoscendo l’eccessiva onerosità per il venditore dell’intervento di eliminazione dei vizi, aveva previsto a favore del consumatore solo il risarcimento del danno estetico derivante dal vizio del prodotto e quindi, nel calcolo del danno, non aveva tenuto in considerazione il costo per la sostituzione del prodotto, negando quindi il ristoro dell’intero danno emergente, diritto che viene riconosciuto dalle norme del codice civile all’acquirente di un bene viziato (art. 1494 c.c.).
La Corte giudica il motivo fondato e accoglie il ricorso. Nel caso di difetto di conformità di un bene, il consumatore ha a disposizione i rimedi di cui all’art. 130 d.lgs 206/2005 (codice del consumo): ha diritto al ripristino, senza spese, della conformità del bene mediante riparazione o sostituzione dello stesso, ovvero ad una riduzione del prezzo o alla risoluzione del contratto. Benché il diritto al risarcimento del danno non sia elencato tra quelli che a norma dell’art. 130 cod. cons. sono riconosciuti a favore del consumatore, la Corte precisa che non può escludersi che al consumatore sia data la possibilità di richiedere anche il risarcimento del danno. Infatti, si deve considerare che l’art. 135 cod. cons. precisa che i rimedi previsti dal codice del consumo “non escludono né limitano i diritti che sono attribuiti al consumatore da altre norme dell’ordinamento giuridico”. Tra questi diritti rientra il risarcimento del danno di cui all’art. 1494 c.c. e l’azione di risarcimento può essere esercitata da sola, senza che sia necessario chiedere anche la risoluzione o la riduzione del prezzo. Tale analoga facoltà, afferma la Corte, non può essere negata al consumatore quando ricorra una delle situazioni previste dall’art. 130 comma 7 cod. cons., tra le quali figura l’ipotesi in cui la sostituzione o la riparazione del bene siano impossibili o eccessivamente onerose.
La Corte di Appello aveva erroneamente tenuto in considerazione solo i rimedi previsti dal codice del consumo escludendo invece il risarcimento del danno previsto dal codice civile che invece deve essere previsto a favore del consumatore acquirente di un bene viziato.
PERCHE’ E’ IMPORTANTE
La pronuncia in esame è rilevante in quanto con essa la Corte di Cassazione ha sottolineato come i diritti che sono riconosciuti al consumatore dal codice del consumo integrano, ma non sostituiscono i rimedi generali previsti dall’ordinamento; tra questi il diritto al risarcimento del danno. Nell’ipotesi, come in quella esaminata, in cui la sostituzione del prodotto – rimedio previsto dal codice del consumo all’art. 130 – risulti eccessivamente onerosa per il venditore, non può essere escluso il diritto del consumatore al risarcimento del danno: infatti, l’intento del d.lgs 206/2005 è quello di rafforzare la tutela del consumatore, non di ridurla e tale obiettivo viene raggiunto solo se si riconoscono al consumatore tutti i rimedi e diritti previsti dall’ordinamento.
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