Per la Cassazione è licenziabile il lavoratore che non avvisa il datore delle irregolarità dei colleghi.

Con sentenza n. 30558 del 22 novembre 2019 la Suprema Corte, Sezione Lavoro, ha ritenuto che la condotta del dipendente che non avvisa il datore delle irregolarità poste in essere dai colleghi, integra una giusta causa di licenziamento per violazione dei doveri di diligenza e dell’obbligo di fedeltà.

FATTI: 

Un lavoratore impugnava giudizialmente il licenziamento per giusta causa irrogatogli per non aver denunciato al proprio datore di lavoro la prassi irregolare adottata da alcuni colleghi, di cui era venuto a conoscenza. Nel caso di specie le irregolarità venivano poste in essere nell’ambito di una procedura di aggiudicazione delle gare aventi ad oggetto la riparazione dei veicoli aziendali.

Il Tribunale rigettava la domanda del lavoratore mentre la Corte d’Appello accoglieva le doglianze dello stesso, ritenendo che il compito di vigilare sulla corretta procedura di affidamento delle gare e di riferire alla direzione aziendale eventuali irregolarità riscontrate spettasse esclusivamente al superiore gerarchico del ricorrente.

La Suprema Corte di Cassazione, contrariamente a quanto stabilito dalla Corte d’Appello, ha affermato che anche una condotta omissiva del prestatore integra una giusta causa di recesso, facendo venire meno la fiducia che il datore ripone nel proprio dipendente. Secondo i Giudici di legittimità infatti, non solo il criterio della diligenza è strettamente correlato all’interesse dell’impresa, ma insieme a quello di fedeltà, impone al lavoratore di astenersi non solo dai comportamenti espressamente vietati, ma anche da qualsiasi altra condotta contrastante con i doveri connessi all’inserimento del dipendente nella struttura e nell’organizzazione dell’impresa o idonea a creare situazioni di conflitto con le finalità della medesima o a ledere irrimediabilmente il presupposto fiduciario del rapporto.

PERCHE’ E’ IMPORTANTE:

La Suprema Corte, affermando preliminarmente che il criterio della diligenza non debba essere commisurato esclusivamente al tipo di attività oggetto di prestazione, alle mansioni e alla qualifica professionale del dipendente, dovendo essere strettamente correlato all’interesse dell’impresa, di fatto amplia il significato del dovere di diligenza e fedeltà di ogni lavoratore inserito in un contesto aziendale al punto da richiedere che oltre ad astenersi dal commettere irregolarità ne denunci quelle degli altri.

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