Il d.l. 3 maggio 2016 n. 59 contiene importanti innovazioni in materia di accelerazione della realizzazione del credito. Rilevante novità è rappresentata dalla previsione di una figura generale di pegno mobiliare non possessorio (esclusivamente per i beni inerenti all’esercizio dell’impresa), teso a coniugare l’esigenza del finanziamento dell’impresa con la tutela dei creditori verso la realizzazione del loro diritto e la certezza dei tempi di soddisfazione del credito.
IL FATTO:
La nuova garanzia speciale si caratterizza per l’inerenza all’impresa sia dei crediti garantiti che dei beni oggetto di pegno non possessorio. Tale forma di tutela costituisce una prerogativa applicabile solo ai soggetti imprenditoriali. Viene, difatti, prescritto, che gli imprenditori iscritti nel registro delle imprese possono costituire un pegno non possessorio per garantire i crediti loro concessi, presenti o futuri, se determinati o determinabili e con la previsione dell’importo massimo garantito, inerenti all’esercizio dell’impresa. Occorre chiarire che i crediti che possono beneficiare di tale forma di garanzia devono essere caratterizzati da un elemento soggettivo (vale a dire che il debitore deve essere un imprenditore iscritto nel registro delle imprese) e da un elemento oggettivo, dato dal fatto che i crediti devono risultare afferenti all’esercizio dell’impresa. Non può, quindi, trattarsi di crediti personali dell’imprenditore o anche di crediti di una diversa impresa. Valga evidenziare che la constatazione dell’estraneità del credito garantito all’attività d’impresa comporta la nullità della garanzia speciale richiesta, con il conseguente diritto, esercitabile dagli altri creditori (e dal il curatore in caso di apertura della procedura concorsuale), di contestare l’applicazione del pegno non possessorio, ciò a tutela della par conditio creditorum.
PERCHÉ È IMPORTANTE:
Sotto il profilo pratico, è interessante rilevare alcuni effetti concreti. In primo luogo, non possono essere soggetti a pegno non possessorio i beni mobili registrati: ciò determina che non possono costituire oggetto della garanzia speciale le quote di partecipazione in s.r.l. e le azioni di S.p.A.. Ancora, il mancato spossessamento del bene consente al debitore (imprenditore) la prosecuzione dell’esercizio della concreta attività d’impresa anche con beni, fondamentali, per l’oggetto sociale. Inoltre, sotto il profilo formale, si deve porre in forte evidenza che se il pegno non possessorio non richiede forme sacramentali ma la semplice scrittura privata (a pena di nullità della costituzione della garanzia), tuttavia, la garanzia prende efficacia solo a seguito dell’adempimento di una particolare forma di pubblicità costitutiva all’interno di un nuovo registro: il “Registro dei pegni non possessori”, che deve istituirsi in modalità esclusivamente informatizzata presso l’Agenzia delle Entrate. La validità della pubblicità suindicata è di dieci anni con possibilità di rinnovo successivo.
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