Onere della prova nell’azione di responsabilità nei confronti degli amministratori.

L’amministratore di una società, convenuto in giudizio per l’accertamento della sua responsabilità derivante dall’inosservanza degli obblighi gestori e di amministrazione che gli sono imposti dalla legge e dall’atto costitutivo, per andare esente da responsabilità è tenuto a fornire prova del suo adempimento. Il principio è stato ribadito recentemente in una pronuncia, la numero 4294 del Tribunale di Milano, sezione specializzata in materia di impresa, del 06 maggio 2019.

IL FATTO

Il Fallimento della società Alfa srl, dichiarata fallita nel 2015, agiva nei confronti dell’amministratore unico Tizio, che aveva ricoperto la carica dalla data di costituzione di Alfa fino a quella del fallimento. L’attore chiedeva al Tribunale adito di accertare e dichiarare, ai sensi degli artt. 2393, 2394, 2476, 2043 c.c. e 216 e 223 L.F., la responsabilità di Tizio, quale amministratore unico di Alfa, per avere commesso atti di gestione estranei all’oggetto sociale e diretti a depauperare il patrimonio della società; l’attore chiedeva inoltre la condanna del convenuto al risarcimento del danno nella misura quantificata nella domanda attorea o nella diversa somma accertata in corso di causa.

Esponeva l’attore che l’amministratore unico di Alfa aveva distratto somme di denaro destinate alla società per scopi estranei all’attività sociale, in particolare per l’acquisto di beni di natura personale, ed effettuato prelievi in denaro ingiustificati dal conto corrente intestato alla società.

Il convenuto si costituiva contestando quanto dedotto dall’attore in relazione alle pretese distrazioni e, in genere, ad ogni sua responsabilità nella gestione.

Nella sentenza in oggetto il Tribunale evidenzia che la pretesa risarcitoria dell’attore si fonda sulla violazione degli obblighi imposti all’amministratore dalla legge e dallo statuto, nonché di quelli inerenti alla conservazione dell’integrità del patrimonio sociale, obblighi al cui adempimento era tenuto il convenuto. Il Collegio giudicante rileva, inoltre, che la condotta contestata al convenuto si concretizza nella illegittima sottrazione alla società dei beni che costituiscono il patrimonio della stessa, al fine di destinarli a realizzare interessi personali.

Il Giudice ha considerato innanzitutto il disposto dell’art. 115 c.p.c. che stabilisce il principio in forza del quale il Giudice deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti, nonché i fatti non specificamente contestati dalla parte costituita. Ne deriva, pertanto, l’onere per ciascuna parte di prendere posizione in modo specifico in merito ai fatti che vengono dedotti dalla controparte a fondamento delle proprie difese. Di conseguenza, il Tribunale di Milano che ha emesso la sentenza in commento rileva come fosse a carico del convenuto costituito in giudizio l’onere di contestare in modo specifico e preciso i fatti posti a fondamento della domanda attorea. La mera contestazione generica si risolve in una contestazione di stile, del tutto inutile al rispetto dell’onere di cui all’art. 115 c.p.c.

Nel caso di specie il convenuto si era limitato a confutare genericamente i fatti posti dall’attore, giustificando l’utilizzo di soldi della società da parte dell’amministratore in carica con la circostanza che l’amministratore avesse necessità di intrattenere rapporti commerciali con la clientela e pertanto le spese effettuate erano da ritenersi legittime. Il Tribunale rileva che non era stato soddisfatto l’onere probatorio che grava su chi vuole fare valere l’inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda attorea. Infatti, il convenuto non aveva fornito prova dell’adempimento degli obblighi che si assumono violati, al fine di contestare quanto sostenuto dalla difesa attorea.

Già in altre precedenti pronunce (si segnala: Tribunale di Milano, sezione impresa, 24 gennaio 2019 n. 1508) la giurisprudenza aveva qualificato la azione sociale di responsabilità come azione contrattuale. Proprio per il fatto che la stessa ha natura contrattuale, chi agisce in giudizio è tenuto solo a provare la fonte del suo diritto, limitandosi ad allegare l’altrui inadempimento; sarà poi onere della controparte dare prova di avere correttamente adempiuto al proprio obbligo.

Pertanto, il Tribunale, accertando la responsabilità dell’amministratore convenuto, ha accolto la domanda dell’attore e condannato il convenuto al risarcimento del danno.

PERCHE’ E’ IMPORTANTE:

Con la pronuncia in esame si sottolinea la necessità per il convenuto nell’azione di responsabilità di fornire prova del proprio adempimento, ricadendo su tale soggetto l’onere probatorio e, in particolare, l’onere di contestare specificamente i fatti posti a fondamento della domanda, non essendo sufficiente una contestazione generica.

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