Obbligo di comunicazione dei titolari effettivi: quid iuris?

Società, trust e istituti giuridici affini sono tenuti a comunicare i dati dei “titolari effettivi” all’ufficio del Registro delle Imprese della Camera di commercio territorialmente competente. È quanto ha stabilito il D.M. 11 marzo 2022 n. 55, che recepisce in Italia la direttiva UE 2015/849 come da ultimo modificata dalla direttiva UE 2018/843. In linea di principio, tali dati saranno accessibili al pubblico a richiesta e senza limitazioni, salvo eccezioni giustificate.

In attesa delle previsioni attuative del DM 55/2022 ancora da emanarsi e a cui è demandata l’efficacia di tali obblighi di comunicazione, devono tuttavia considerarsi i principi enunciati dalla Corte di Giustizia (sent. 22.XI.2022) perché sia garantito il diritto alla riservatezza dei dati personali dei titolari effettivi.

IL FATTO:

Il legislatore europeo, per contrastare il crescente fenomeno del riciclaggio e di finanziamento del terrorismo mediante uso del sistema finanziario anche per il tramite della società civile, ha emanato, inter alia, la direttiva UE 2015/849, che prevede l’obbligo per società, trust e istituti giuridici affini di fornire una serie di informazioni sulla titolarità effettiva (i.e. nome, mese e anno di nascita, cittadinanza e paese di residenza del titolare effettivo e natura ed entità dell’interesse beneficiario detenuto).

Ai sensi dell’art. 30, par. 5 di tale direttiva, i dati dei titolari effettivi devono essere accessibili non solo a autorità competenti e a soggetti tenuti all’adeguata verifica, ma anche a “c) qualunque persona od organizzazione che possa dimostrare un legittimo interesse”. In linea di principio e salvo eccezioni, il diritto alla riservatezza dei titolari effettivi tutelato dagli art. 7 e 8 della Carta dei diritti fondamentali dell’UE sarebbe sacrificabile in nome del perseguimento di una maggiore trasparenza finanziaria, bene tutelato dagli artt. 1 e 10 del Trattato sull’Unione Europea (TUE).

Le nuove strategie di autofinanziamento dei gruppi terroristici hanno in breve tempo evidenziato l’insufficienza di tali misure di contrasto, rendendo necessario rafforzare i presidi in essere. La direttiva UE 2015/849 è stata modificata e ulteriormente aggiornata anche dalla direttiva UE 2018/843 nel senso di ampliare la circolazione delle informazioni sui titolari effettivi. In particolare, è stato previsto di: 1) consentire al pubblico indistinto (in luogo dei soli aventi interesse come da precedente testo dell’art. 30, par. 5, lett. c)) l’accesso a tali informazioni; 2) estendere quantitativamente e qualitativamente i dati personali del titolare effettivo da divulgare, includendo anche data di nascita, indirizzo di residenza o di domicilio professionale preciso, codice fiscale nazionale o estero; e 3) limitare le eccezioni alla divulgazione per comprovate e motivate esigenze.

I vari Paesi membri hanno recepito le citate direttive con misure interne che prevedono modalità e tempistiche di effettiva diffusione di tali informazioni. Al pari, il legislatore italiano ha recepito le citate direttive con il DM 55/2022, demandando a un emanando decreto attuativo modalità e tempistiche di comunicazione obbligatoria al Registro delle Imprese.

Al contempo, in altri Paesi membri alcune società destinatarie delle richieste informative hanno impugnato presso i giudici nazionali i provvedimenti attuativi interni e, nello specifico, le corti lussemburghesi hanno sollevato un rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia per verificare la legittimità dell’art. 30, par. 5., lett. c) della direttiva UE 2015/849 come modificato, nella parte in cui consente l’accesso ai dati al pubblico indistinto, in termini di proporzionalità di tutela della trasparenza dei sistemi finanziari e di contrapposto sacrificio del diritto alla riservatezza dei titolari effettivi, atteso che non risulta ex ante controllabile se modalità, base giuridica e finalità del trattamento di tali dati da parte del pubblico siano ossequiose del Regolamento UE 679/2016 in materia di protezione dei dati personali.

La Corte di Giustizia con sentenza 22.XI.2022 c. 37/20 ha dichiarato invalida tale previsione, e ribadito, in linea con la precedente giurisprudenza, che sebbene la trasparenza rappresenti un obiettivo di interesse generale tutelato dal TUE l’accesso al pubblico indistinto di dati personali dei titolari effettivi rappresenta un’eccessiva ingerenza nel diritto alla riservatezza tutelato dagli artt. 7 e 8 della Carta.

Conseguentemente, gli Stati membri, inclusa l’Italia, dovranno rivedere i provvedimenti attuativi già emanati o emanarli in coerenza con i principi sanciti dalla Corte di Giustizia, ossia consentendo l’accesso alle informazioni in commento non al pubblico indistinto.

In concreto, la pubblicazione presso il Registro delle Imprese dei dati personali dei titolari effettivi potrebbe essere ulteriormente rinviata.

PERCHÈ È IMPORTANTE:

La Corte di Giustizia dell’Unione europea con sentenza del 22 novembre 2022 nella causa 37/20 ha confermato che gli obblighi di pubblicità introdotti dalla direttiva UE 2015/849 come modificata dalla direttiva UE 2018/843 adottati per contrastare l’utilizzo di schemi imprenditoriali ai fini di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo anche in ambito economico-finanziario recedono rispetto al diritto alla riservatezza dei dati personali del titolare effettivo , in quanto tutelato dalla Carta. Il legislatore nazionale, pertanto, ne dovrà tenere conto in fase dei provvedimenti attuativi del DM 55/2022 e consentire l’accesso di tali dati non pubblico indistinto.

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