Obbligazioni pecuniarie e portabilità: intervengono le Sezioni Unite

Robe LawyerCon la sentenza n. 17989 del 13.09.2016, le Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione hanno colto l’occasione per dirimere un conflitto interpretativo esistente in materia di qualificazione delle obbligazioni pecuniarie, stabilendo che “le obbligazioni pecuniarie da adempiersi al domicilio del creditore, secondo il disposto dell’art. 1182 c.c., comma 3, sono […] esclusivamente quelle liquide”.

IL FATTO:

La vicenda trae origine da un regolamento di competenza sollevato da una società che, dopo aver agito in giudizio per il pagamento di una somma di Euro 9.000,00, si era vista opporre in primo grado dalla società convenuta l’eccezione di incompetenza, eccezione che era poi stata accolta dal Tribunale di Firenze, il quale si era dunque dichiarato incompetente in favore del Tribunale di Macerata, individuato sia quale foro del convenuto, sia quale foro in cui era sorta l’obbligazione, sia quale foro del pagamento della somma di denaro oggetto della causa.

Con particolare riferimento all’ultimo criterio di collegamento, il giudice osservava che le obbligazioni pecuniarie si identificano esclusivamente in quelle sorte originariamente come tali, ossia aventi ad oggetto sin dalla loro costituzione la prestazione di una determinata somma di denaro, con la conseguenza che, nel caso di specie, risultava inapplicabile l’art. 1182 c.c., comma 3, che ne prevede l’adempimento al domicilio del creditore, poiché l’importo del corrispettivo spettante all’attrice non era indicato nel contratto.

Interpellate sulla questione, le Sezioni Unite hanno ritenuto che il contrasto giurisprudenziale esistente sul punto andasse risolto confermando l’orientamento tradizionale, secondo il quale l’obbligazione pecuniaria è portabile unicamente nel caso in cui risulti effettivamente liquida, non potendo il forum destinatae solutionis di cui all’art. 1182 c.3 essere applicato ogniqualvolta l’attore abbia richiesto il pagamento di una somma di denaro, considerato che la semplice quantificazione della pretesa fatta dall’attore nella propria domanda, non ancorata a dati oggettivi, non appare sufficiente ad integrare il requisito della liquidità.

Questo poiché la nozione di obbligazione portabile rileva anche ai fini del prodursi della mora ex re ai sensi dell’art. 1219 c.c., la quale, per costante giurisprudenza della Suprema Corte, non risulta applicabile alle obbligazioni pecuniarie illiquide, poiché, se così fosse, “scatterebbe automaticamente anche a carico del debitore la cui prestazione non sia in concreto possibile perché l’ammontare della sua prestazione è ancora incerto”.

La Corte stabilisce dunque che rientrano nella previsione di cui al terzo comma dell’art. 1182 c.c. “esclusivamente le obbligazioni pecuniarie liquide, il cui ammontare, cioè, sia determinato direttamente dal titolo ovvero possa essere determinato in base ad esso con un semplice calcolo aritmetico”.

PERCHÉ È IMPORTANTE:

Le Sezioni Unite, nel dirimere il contrasto giurisprudenziale in materia, hanno sostenuto un’interpretazione restrittiva della nozione di obbligazione portabile, coerente con l’impianto codicistico e connotata da un significativo favor debitoris: dovendo la liquidità del credito essere effettiva, infatti, non è più possibile estendere il principio secondo il quale la competenza va determinata in base alla domanda sino al punto di consentire all’attore di dare dei fatti una qualificazione giuridica diversa da quella prevista dalla legge, o comunque di porre a fondamento della propria pretesa fatti  privi di riscontro probatorio.

Ai fini dell’applicazione dell’art. 1182 c.3, dunque, l’ammontare del credito azionato dovrà risultare direttamente dal titolo originario, oppure, nel caso in cui sia solo indirettamente determinabile, sarà il titolo stesso a dover necessariamente indicare il criterio o i criteri applicando i quali la somma andrà determinata.

A tal proposito, la Corte ha stabilito che dovrà trattarsi “di criteri stringenti, tali, cioè, che la somma risultante dalla loro applicazione sia necessariamente una ed una soltanto”: “se, infatti, il risultato dell’applicazione dei predetti criteri non fosse obbligato, residuando un margine di scelta discrezionale, il credito non potrebbe dirsi liquido, perché quel margine di discrezionalità non potrebbe essere superato se non mediante un ulteriore titolo (convenzionale o giudiziale)”.

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