Nullità del patto che prevede interessi convenzionali moratori eccedenti il tasso soglia.

E’ nullo il patto con il quale si convengono interessi convenzionali moratori che eccedano il tasso soglia di cui all’art. 2 L. 108 del 07.03.1996. É quanto ha stabilito la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 27442 del 30.10.2018.

IL FATTO:

L’ordinanza n. 27442 del 30.10.2018 rappresenta un’occasione con la quale la Corte di Cassazione ripercorre il principio, già enunciato in precedenti pronunce, relativo alla applicabilità ai tassi di interesse convenzionali moratori del tasso soglia previsto dalla L. 108/1996, la quale all’art. 2 vieta di pattuire interessi eccedenti la misura massima ivi prevista.

La vicenda sottesa alla pronuncia in esame attiene alla stipula di un contratto di leasing tra l’utilizzatore – una società – e il concedente – una banca -, contratto nel quale il pagamento dei relativi canoni da parte dell’utilizzatore veniva garantito da un fideiussore. L’utilizzatore e il fideiussore convenivano in giudizio la banca concedente rilevando che gli interessi moratori previsti nel contratto di leasing a carico dell’utilizzatore inadempiente fossero stabiliti in misura superiore rispetto al saggio massimo legale (il tasso soglia) e pertanto erano da qualificarsi come usurari. Gli attori chiedevano quindi al Tribunale adito di dichiararsi la nullità del patto con il quale venivano previsti gli interessi convenzionali moratori, l’insussistenza dell’obbligo dell’utilizzatore di pagare gli interessi in ossequio alla previsione di cui all’art. 1815 c.c. e la conseguente liberazione del debitore. Il convenuto eccepiva l’inapplicabilità del tasso soglia agli interessi di mora.

La domanda veniva rigettata dal Tribunale e tale decisione confermata in appello sul presupposto della disomogeneità tra gli interessi corrispettivi e quelli moratori in quanto i primi hanno la funzione di remunerare il capitale, mentre gli interessi moratori costituiscono una sanzione convenzionale assimilabile alla clausola penale; inoltre, affermava la Corte di Appello, non sussiste alcuna norma di legge che sanzioni con la nullità i tassi moratori oltre soglia. I soccombenti ricorrevano quindi in Cassazione.

Il Giudice di legittimità accoglie il motivo di gravame statuendo che gli interessi convenzionali di mora rientrano nella regola generale per cui, se pattuiti ad un tasso eccedente quello previsto dalla L. 108/1996, sono qualificati come usurari. La norma che istituisce il tasso soglia infatti trova applicazione sia con riferimento agli interessi corrispettivi sia riguardo a quelli moratori; la conferma del principio viene individuato dalla Cassazione sulla base dell’interpretazione sul piano letterale, sistematico, finalistico e storico. Prendendo le mosse dall’interpretazione letterale, si osserva che nessuna norma che vieta la previsione di interessi usurari esclude dal suo ambito applicativo gli interessi moratori: l’art. 644 c.p., nello stabilire la sanzione a carico di “chiunque (…) si fa dare o promettere (…) in corrispettivo di una prestazione di denaro (…) interessi (…) usurari”, aggiunge che “la legge stabilisce il limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari”; a tale norma ha dato attuazione la L. 108/1996. Inoltre, l’art. 1 comma 1 del D.L. n. 394 del 29 dicembre 2000, n. 394 (convertito nella L. 24 del 28 febbraio 2001) afferma che l’usurarietà va valutata al momento della pattuizione “a qualsiasi titolo”: da ciò si evince che gli interessi usurari possono essere previsti a titolo di corrispettivo (art. 1282 c.c.), sia a titolo di mora (art. 1224 c.c.). Nessuna di tali norme distingue tra le tipologie di interessi.

In base all’interpretazione sistematica (in forza della quale le disposizioni devono essere interpretate facendo riferimento all’intero sistema normativo, inserendole all’interno di una cornice unitaria), interessi corrispettivi e moratori convenzionali sono entrambi soggetti al divieto di interessi usurari in quanto costituiscono la remunerazione di un capitale di cui il creditore non ha goduto: gli interessi moratori hanno infatti la funzione di risarcire il creditore del danno patito in conseguenza del ritardo nel pagamento di un debito pecuniario. Gli interessi compensativi e quelli moratori ristorano quindi il differimento nel tempo del godimento di una somma capitale, differendo nella decorrenza e nella fonte, ma non nella funzione che consiste nel remunerare il mancato godimento di un capitale.

Sulla base dell’interpretazione finalistica (in forza della quale le disposizioni di legge devono essere interpretate tenendo in considerazione lo scopo per il quale sono state emanate), il Giudice di legittimità pone l’attenzione sugli obiettivi che hanno guidato il legislatore nell’emanazione della normativa anti usura: tali obiettivi si identificano da un lato nella tutela delle vittime dell’usura, dall’altro nell’esigenza di garantire il corretto svolgimento delle attività economiche. Sostiene la Corte di Cassazione nella pronuncia in oggetto che escludere gli interessi moratori dal campo di applicazione della normativa anti usura sarebbe incoerente rispetto a tali finalità e porterebbe all’assurda conclusione che per il creditore sarebbe più vantaggioso l’inadempimento piuttosto che l’adempimento. Infine, anche prendendo le mosse dall’interpretazione storica, viene confermato quanto detto fino ad ora: la medesima funzione assolta dagli interessi compensativi e da quelli moratori e, dall’altro lato, l’insussistenza di una diversità ontologica e funzionale tra le due tipologie di interessi. Infine la Cassazione precisa che il riscontro dell’usurarietà degli interessi convenzionali moratori deve essere compiuto confrontando semplicemente il saggio degli interessi pattuito in contratto col tasso soglia di riferimento, senza alcuna maggiorazione od incremento.

La Cassazione enuncia quindi il seguente principio di diritto: “è nullo il patto col quale si convengano interessi convenzionali moratori che, alla data della stipula, eccedano il tasso soglia di cui alla L. 7 marzo 1996, n. 108, art. 2, relativo al tipo di operazione cui accede il patto di interessi moratori convenzionali”.

PERCHÈ È IMPORTANTE: La pronuncia in commento riveste particolare importanza in quanto con essa la Corte di Cassazione sottolinea nuovamente un principio spesso disatteso dai Giudici di merito, relativo alla applicabilità, agli interessi convenzionali moratori, del tasso soglia di cui all’art. 2 L. 108/1996, con la conseguente sanzione della nullità del patto con il quale le parti hanno previsto l’applicazione di interessi moratori che siano superiori rispetto al tasso soglia previsto dalla normativa anti usura.

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