Nullità del marchio UNIC costituito dal cd. “logo vacchetta”

20160330-imgA[1]Il Tribunale di Milano dichiara la nullità del marchio UNIC costituito dal cd. “logo vacchetta” ,  stabilendo, quindi, che UNIC non può monopolizzare detto logo e vietare a terzi di utilizzarlo nel solo rispetto della normativa di settore

IL FATTO:

Con sentenza del 15 gennaio 2016 si è concluso il giudizio di primo grado avanti il Tribunale di Milano in cui è stata dichiarata la nullità del marchio ”logo vacchetta” depositato dall’associazione UNIC – Unione Nazionale Industria Conciaria.

Si tratta dell’immagine che raffigura una pelle di bovino conciata e che, dagli anni ’70, accompagna la suole di cuoio delle calzature italiane assieme a diciture quali “vera pelle” o “vero cuoio”.

Secondo il Tribunale, l’immagine era diffusa e nota già da fine ‘800. Quindi, non è una novità.

Inoltre, il monopolio preteso dall’UNIC è incompatibile con la Direttiva Europea 94/11/CE, recepita in Italia nel 1996, che ha regolato a livello europeo le modalità di etichettatura delle calzature, individuando dei simboli atti a identificare i materiali utilizzati per realizzare tali prodotti. Il simbolo scelto dalla Direttiva per identificare i prodotti in pelle è quello della forma stilizzata della pelle di animale, ossia un simbolo che risulta esattamente sovrapponibile al marchio “logo vacchetta” di UNIC.

Il Tribunale, dichiarata la nullità del marchio costituito dal solo “logo vacchetta”, ha altresì accertato l’illiceità dei comportamenti di UNIC volti a impedire il libero utilizzo sul territorio italiano di detto “logo vacchetta” sin dall’entrata in vigore in Italia della legge sull’etichettatura delle calzature (1996), inibendo a UNIC la prosecuzione delle condotte di cui si tratta.

La sentenza ha, invece, rigettato le domande di nullità dei marchi collettivi complessi contenenti le altre le espressioni “vera pelle” e “vero cuoio”, che sono stati ritenuti validi nonostante l’eccepita valenza descrittiva degli elementi che li compongono.

PERCHE’ E’ IMPORTANTE:

La sentenza in esame, seppur ancora soggetta a possibile appello, risulta già di rilievo non solo per la questione decisa ma perché l’inibitoria disposta dal Tribunale di Milano in capo ad UNIC è provvisoriamente esecutiva.

Infatti, attorno agli anni 2007-2008, l’UNIC aveva iniziato a concedere in licenza a titolo oneroso i propri marchi – nelle varianti solo logo e logo accompagnato dalle espressioni “vera pelle” e “vero cuoio”, mentre, nei confronti delle imprese che non avevano aderito a tali contratti, erano stati effettuati numerosi blocchi doganali e sequestri di calzature provenienti dall’estero recanti il logo della vacchetta.

Pertanto, tale decisione, seppur ancora soggetta a possibile impugnazione, riconosce la possibilità di usare il logo della vacchetta, anche accompagnato dalle definizioni “pelle/cuoio” (purché non in modalità coincidenti con i marchi UNIC tuttora validi), con riferimento a prodotti in pelle destinati al mercato italiano, nel solo rispetto della normativa di settore.

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