Notifica della sentenza alla parte e decorrenza dei termini per l’impugnazione.

Con la pronuncia n. 20866 del 30 settembre 2020, le Sezioni Unite della Cassazione hanno precisato che la notifica della sentenza effettuata alla parte personalmente e non alla parte presso il procuratore costituito non è idonea a permettere il decorso del termine breve per l’impugnazione previsto dall’art. 325 c.p.c.

IL FATTO

Le Sezioni Unite della Cassazione, con la pronuncia n. 20866 depositata in data 30 settembre 2020, hanno definitivamente statuito sulla questione relativa al decorso del termine breve per l’impugnazione della sentenza. Infatti, sussistono due diversi termini per l’impugnazione delle pronunce di primo grado: un termine, c.d. lungo, che scade sei mesi dopo la pubblicazione della sentenza (la pubblicazione coincide con il deposito in cancelleria) ed un termine c.d. breve che per l’appello scade trenta giorni dopo la notificazione della sentenza, mentre per il ricorso in Cassazione è portato a sessanta giorni. Il punto dirimente per l’applicazione dei termini è dato dalla circostanza che la sentenza sia o meno stata notificata (art. 326 c.p.c.).

Tuttavia, affinchè la notifica produca l’effetto applicativo del termine breve, è necessario che la stessa sia effettuata, come dispone l’art. 285 c.p.c., “su istanza di parte a norma dell’art. 170” norma, quest’ultima, che dispone che tutte le notificazioni e le comunicazioni, dopo la costituzione in giudizio, vengano effettuate al procuratore costituito.

La Corte di Cassazione, intervenuta per dirimere il contrasto in merito alla operatività del termine breve anche in caso di notifica effettuata personalmente alla parte e non al procuratore costituito, ha precisato che “il termine breve per le impugnazioni si attiva solo a seguito della notificazione della sentenza, ai sensi del combinato disposto dell’art. 285 c.p.c. e art. 326 c.p.c., comma 1”, quindi qualora la notificazione sia effettuata al procuratore costituito, salvo che la legge disponga altrimenti.

Per motivare la propria decisione, la Suprema Corte specifica che in questo caso la notificazione svolge una vera e propria funzione di provocazione ad esercitare il diritto di impugnazione. Infatti, è il procuratore ad essere dotato di quelle conoscenze tecnico-giuridiche tali da valutare la possibilità di proporre impugnazione e pertanto è corretto che il termine breve decorra qualora la sentenza sia notificata al soggetto in grado di comprendere le intenzioni del notificante di sollecitare un’eventuale impugnazione del provvedimento notificato.

Viceversa, la notifica fatta personalmente alla parte, senza alcuna menzione dell’univoca direzione a quel procuratore, non può avere il medesimo effetto, lasciando quindi operante l’ordinario termine semestrale che si applica in assenza di notificazione.

Precisa altresì la Corte che deve essere percepibile con immediatezza la destinazione dell’atto al procuratore costituito, mentre è irrilevante una generica menzione delle generalità del procuratore nell’intestazione della sentenza oggetto della notifica, non potendosi imporre al destinatario dell’atto l’onere di interpretare forme ambigue o neutre utilizzate dalla parte notificante.

La Corte conclude quindi affermando che, a garanzia del diritto di difesa del destinatario, la notifica della sentenza, per essere finalizzata al decorso del termine breve per impugnare, deve essere in modo univoco rivolta a tale fine acceleratorio, per cui deve essere eseguita nei confronti del procuratore della parte o della parte presso il suo procuratore.

PERCHÈ È IMPORTANTE

La pronuncia in commento è di particolare rilievo in quanto sottolinea come il decorso del termine breve per impugnare (termine di trenta giorni per l’appello e di sessanta per il ricorso in Cassazione) può decorrere nei confronti del destinatario solo nel caso in cui la sentenza sia stata notificata al procuratore della parte o a questa presso il suo procuratore. Qualora la notifica non sia effettuata secondo tale modalità, il termine è quello ordinario semestrale, decorrente dalla pubblicazione della pronuncia impugnata.

Le Sezioni Unite hanno pertanto voluto sottolineare la necessità di tutelare il diritto di difesa della parte, evitando che un termine breve per impugnare una pronuncia giudiziaria non decorra nel caso in cui la sentenza sia notificata solo alla parte, infatti, la stessa non dispone delle conoscenze tecniche del difensore, tali da poter valutare l’opportunità di proporre impugnazione e subirebbe un pregiudizio dall’applicazione di un termine breve per impugnare.

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