“NO RUSSIA” CLAUSE

Nel 12° pacchetto di sanzioni UE  contro l’invasione dell’Ucraina,  vi è l’ obbligo di inserire, negli accordi di vendita di alcuni beni extra UE, una clausola che ne vieti la riesportazione in Russia.

IL FATTO:

L’UE ha imposto sanzioni massicce e senza precedenti contro la Russia in risposta alla guerra di aggressione nei confronti dell’Ucraina, iniziata il 24 febbraio 2022, e all’annessione illegale delle regioni ucraine di Donetsk, Luhansk, Zaporizhzhia e Kherson.

L’ultimo pacchetto (il 12°) varato dalla Commissione Europea a dicembre 2023 prevede per la prima volta l’obbligo agli operatori di proibire contrattualmente  la riesportazione di determinati beni (in particolare quelli “dual use” con possibile uso civile e militare) in Russia attraverso altri Paesi.

In particolare la nuova clausola deve essere inserita dagli esportatori della UE nei propri contratti, clausola che vieti contrattualmente la riesportazione in Russia di un numero limitato di beni, quando si vendono, si forniscono, si trasferiscono o si esportano in un Paese extra-UE (salvo i paesi partners elencati nell’allegato VIII del regolamento 833/2014 ).

I prodotti interessati sono:

  • beni o tecnologie (  Prodotti per l’aviazione e lo spazio ) di cui agli allegati XI, XX e XXXV del regolamento 833/2014;
  • prodotti comuni ad alta priorità elencati nuovo allegato XL del regolamento 833/2014;
  • armi da fuoco e munizioni elencate nell’allegato I del regolamento (UE) n. 258/2012XL e nell’allegato XXXV del Regolamento 833/2014;.

La clausola, la cui predisposizione è a carico dell’operatore,  deve però contenere un adeguato rimedio in caso di violazione degli obblighi contrattuali, mentre gli operatori sono tenuti a segnalare alle autorità nazionali competenti qualsiasi violazione.

Contratti interessati:  La clausola deve essere inserita in tutti i contratti relativi alla vendita, fornitura, trasferimento o esportazione dei  prodotti sopra indicati verso Paesi terzi.

Tempistica; la clausola dovrà essere inserita:

– A partire dal 20 marzo 2024, per tutti i contratti stipulati dopo il 19 dicembre 2023;

– A partire dal 20 dicembre 2024, per i contratti stipulati prima del 19 dicembre 2023 (a meno che il contratto non scada prima di tale data).

I divieti sono implementati dalle autorità doganali della UE.

PERCHE’ E’ IMPORTANTE:

La previsione di tale clausola obbligatoria  rappresenta un importante novità per l’ambito degli accordi  commerciali, mirando a regolare anche “contrattualmente” (e non solo a livello di divieti pubblicistici)  la destinazione finale dei beni al di fuori del territorio dell’UE ed il divieto di re-esportazione in Russia. La previsione si inserisce nella politica UE che mira a combattere l’elusione delle sanzioni.

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